OFTALMOLOGIA LEGALE
OFTALMOLOGIA LEGALE
RESPONSABILE
DUILIO SIRAVO
CONGRESSO NAZIONALE SIOL-ROMA SETTEMBRE 2007
SOCIETA' ITALIANA DI OFTALMOLOGIA LEGALE
RESPONSABILITA’ DIRETTA E CONCORSO NEL FATTO COLPOSO IN
INADEMPIENZE PROCEDURALI CHIRURGICHE E/O TERAPEUTICHE
Dr DUILIO SIRAVO
In tempi in cui il rapporto medico-paziente,rectius utente,si è spostato verso una sorta di pretesa,da parte dell’utente,ad aspettarsi sempre più dalla prestazione medico-chirurgica un esito sicuro e certo ad ogni costo(tale assunto è stato favorito dall’approdo massimalista delle “cose medico-chirurgiche”in ogni mezzo di informazione come stampa e televisione),parlare di responsabilità diretta e/o di concorso colposo in inadempienza di procedure medico-chirurgiche in oculistica(errori di calcolo o di applicazione dei dati strumentali acquisiti per la chirurgia rifrattiva,errori di calcolo della IOL da impiantare,errori iatrogeni nella prescrizione di farmaci e/o nella determinazione di protocolli terapeutici e/o nella loro applicazione,etc.etc.)ha come risultato una sorta di descrizione di un campo minato medico-legale nel quale l’oculista quotidianamente deve camminare.
Come ben noto il rapporto medico-paziente è assimilabile,dal punto di vista giuridico,ad un contratto d’opera regolato dagli articoli 2229-2238 del codice civile.
Codice Civile, Titolo III - Capo II Delle professioni intellettuali: art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali); art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale); art. 2231 (Mancanza di iscrizione); art. 2232 (Esecuzione dell'opera); art. 2233 (Compenso); art. 2234 (Spese e acconti); art. 2235 (Divieto di ritenzione); 2236 (Responsabilità del prestatore d'opera), art. 2237 (Recesso); art. 2238 (Rinvio).
Tale contratto è essenzialmente:consensuale,bilaterale,ad effetti obbligatori tra le parti,solitamente a titolo oneroso e sinallagmatico.
Inoltre risulta essere nella fattispecie,ovvero nell’attività medico-chirurgica,regolato da un contratto di prestazione di opera intellettuale ed il medico deve comportarsi “in buona fede” ed assumere obbligazioni di mezzi( Obbligazioni di mezzi : in base alle quali il medico si obbliga a prestare la propria opera, sic et simpliciter, e non a guarire il paziente; in altre parole, il professionista deve svolgere una prestazione a prescindere dal conseguimento di una determinata finalità.) oppure di risultato( Obbligazioni di risultato : si rientra in questa categoria allorché il debitore è tenuto a realizzare una determinata finalità a prescindere dagli strumenti impiegati; è il caso del professionista medico che si impegna a guarire un malato.)
Tali assunzioni sono regolate dagli articoli 1176 c.c.( Diligenza nell'adempimento – Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata . )e 1218 c.c.( Responsabilità del debitore – Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile . ).
- 1 -
La giurisprudenza tuttavia,nonostante la materia sia ampiamente discussa è diretta a ricondurre l’obbligazione a quella di “mezzi”ovvero il medico risponderebbe per il suo comportamento professionale non dei risultati,ma se lo stesso è stato o meno adeguato.
L’articolo 1176 c.c. prevede inoltre che il debitore,id est il professionista medico,è l’unico tenuto alla dimostrazione della propria diligenza professionale in opera.Dall’impossibilità di tale dimostrazione e/o dall’evincersi del caso contrario,ne deriva l’ipotesi di responsabilità.
Se il professionista viene meno all’obbligo tacitamente preso nel “contratto di prestazione”non presta la sua opera con la dovuta e necessaria diligenza anche nell’uso specifico delle metodiche diagnostiche strumentali pre-intra e post intervento,argomento di cui trattiamo,incorre nella violazione dei suoi doveri professionali sancita dal comma 2 dell’articolo 1176 c.c.
La cosa importante da conoscere nel caso di specie,ovvero nel caso ad esempio che ci siano stati in chirurgia rifrattiva degli errori di acquisizione dei dati,oppure per la cataratta errori nel calcolo della IOL da impiantare ed impiantata,oppure in terapia errori di prescrizione di farmaci e/o di applicazione di protocolli terapeutici mal identificati e quindi inidonei anche in parte, è che il medico deve rispondere per inadempimento dell’obbligazione in tutti i predetti casi ed anche nel caso in cui la prestazione sia andata a buon fine(ad esempio intervento di cataratta anche mirabilmente eseguito chirurgicamente ma con IOL impiantata di errato valore diottrico).
A tal proposito bisogna ricordare una recente sentenza della Corte di Appello di Milano, Sez. II, sentenza n. 369/2006 “… il concetto di trattamento medico…non può essere ridotto all'atto chirurgico…ma va esteso a qualsiasi atto che coinvolga la persona del paziente nella sua dimensione personale, sia fisica che psichica…In altri termini, se nella relazione giuridica che si instaura tra medico e paziente il riferimento normativo fondamentale è costituito dal diritto alla salute e dalla libertà personale del paziente stesso, il concetto di trattamento medico sarà tanto ampio quante sono le estrinsecazioni di quel diritto e di quella libertà. E comprenderà tutti gli atti e le decisioni, che con quel diritto e con quella libertà interferiscono ad opera del medico. Potrà, quindi, trattarsi di atti chirurgici, di trattamenti farmacologici, di attività diagnostica e di tutto quanto si svolge in un contesto medico….anche il ricovero ospedaliero rientri nel concetto ampio di trattamento medico, quale condizione ambientale ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura….da ciò discende che il ricovero ospedaliero, al pari di ogni altro trattamento, deve rispondere a corretti criteri di indicazione medica, e deve quindi essere il risultato di una valutazione bilanci ata tra i benefici attesi…e i noti rischi connessi. ”
Tale sentenza ha nettamente allargato i confini dell’ampiezza della responsabilità medica,includendovi appunto tutte le problematiche inerenti questa trattazione.
Nell’argomento di cui trattiamo,a mio avviso,deve essere rivisitata anche il concetto di cui al 1° comma dell’articolo 1176 c.c. che fa riferimento alla diligenza che il medico deve avere raffrontabile a quella del pater familias,deducendo una modifica di questo traslata dal 2° comma dello stesso art.1176 che prevede che la diligenza “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.Tale modifica è inerente l’addizionale di una diligenza”qualificata” da aggiungere a quella del pater familias.
- 2 -
A tal proposito si rimanda alla Corte di Cassazione, sentenza n. 2439 del 18.6.1975: “ La diligenza che il professionista deve porre nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media: la diligenza, cioè, del professionista di preparazione media e di attenzione media nell'esercizio della propria attività: in definitiva, la diligenza che, a norma dell'art. 1176, secondo comma c.c., deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ”.
Nell’ambito dell’esercizio delle attività medico-chirurgiche si distinguono due categorie di responsabilità:1)contrattuale(ex art.1218 c.c.;2)c.d.aquiliana(ex art.2043 c.c.: Risarcimento per fatto illecito: “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ (Cod. Pen. 185). La responsabilità derivante dall'articolo 2043 del Codice Civile è anche detta responsabilità da provare; ciò significa che il danneggiato deve dimostrare: Che taluno ha commesso il fatto. Che questo fatto è in relazione di causa – effetto con il danno da lui patito. Che il comportamento del danneggiante è stato doloso o colposo. L'onere della prova è dunque a carico del danneggiato secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 del Codice Civile: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” . )(Aquiliana dal nome della LEX AQUILIA che disciplinava nel diritto romano tale responsabilità.).
La 1) prevede un rapporto di natura obbligatoria il cui oggetto è la prestazione medica ;la 2) deriva da una condotta in presenza di atto illecito.
L’intervento medico-chirurgico di tipo routinario(nella cui fattispecie rientrano quelli oggetto di questa trattazione)non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva(ex art.2050 c.c.)ipotesi questa che farebbe cambiare l’obbligazione di mezzi ad una obbligazione di risultati.
La giurisprudenza opera anche un distinguo nel caso in cui l’opera medico-chirurgica sia effettuata nel pubblico o nel privato.( Cassazione sentenza n. 9198 del 1.9.1999 “ la responsabilità per fatto illecito è imputabile anche al soggetto, pubblico o privato, gestore della struttura sanitaria in cui il paziente è stato accolto e ne costituisce criterio di imputazione, rispettivamente sulla base degli artt. 28 della Costituzione e 2049 Cod.Civ., la circostanza che l'attività sanitaria, in funzione dell'adempimento del contratto, sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore pubblico o privato si è avvalso per renderla “ ).
Nel caso di un ente pubblico si parla di responsabilità diretta e non indiretta per l’immedesimazione organica tra l’ente ed i suoi dipendenti(ex art. 28 della Costituzione) per cui esiste un CONCORSO di responsabilità tra dipendenti e l’ente pubblico.
Deve essere anche enunciato il problema delle fonti di obbligazioni(art.1173 c.c.) ovvero “le obbligazioni derivano da contratto(1321 e seguenti),da fatto illecito(2043 e seguenti) o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle(433 e seguenti;651;2028 e seguenti:2035 e seguenti;2041 e seguenti) in congruità dell’ordinamento giuridico”.
- 3 -
Questo è ben applicabile all’oggetto di questa trattazione.
Il medico dipendente non partecipa al rapporto contrattuale appena descritto,quindi svolgendo l’attività diagnostica o terapeutica,quale organo dell’ente pubblico,ad es.ospedaliero,avrà una responsabilità verso il paziente,nel caso di danno cagionato per errore di specie,di tipo extracontrattuale e quindi il diritto di risarcimento del danno spettante al paziente si prescrive nei canonici cinque anni.
L’obbligazione medica non è quindi circoscrivibile alla sola prestazione ma comprende anche altri aspetti insiti nello stesso rapporto nel rapporto ovvero:il dovere di protezione,il principio di buona fede,il principio di controllo attivo dei dati diagnostici da usare al fine di opera e quindi strutturali alle necessità operative di un intervento di qualsiasi natura(medico,terapeutico,chirurgico,parachirurgico)come sancito dalla Suprema Corte che ha fatto rientrare l’obbligazione del medico,che eroga servizio all’interno di un presidio ospedaliero,nel più vasto ambito della “assistenza sanitaria”.
Interessante a tal proposito anche la sentenza n.53 del 2005 della Corte dei Conti di condanna in solido di una USL e del suo dipendente per danni risultati ad un utente a seguito di un intervento chirurgico.
Non dimentichiamo comunque che il medico dipendente dall’ente ospedaliero assume una obbligazione di natura contrattuale fondata sul “controllo sociale” che dà origine ad un “rapporto contrattuale di fatto”.Il contratto si crea al momento dell’accettazione del paziente in ospedale.( Corte di Cassazione, sentenza n. 589/1999. “Quanto alla natura della responsabilita' professionale del medico, osserva preliminarmente questa Corte che, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti dell'area di common law, ove persiste la tendenza a radicare la detta responsabilita' nell'ambito della responsabilita' aquiliana (torts), nei paesi dell'area romanistica, come nel nostro ordinamento, si inquadra detta responsabilita' nell'ambito contrattuale. Invece controversa e' in giurisprudenza la natura della responsabilita' del medico dipendente di una struttura pubblica nei confronti del paziente. Costantemente si e' affermato che la extracontrattualita' dell'illecito del medico dipendente non osta all'applicazione analogica dell'art. 2236, in quanto la ratio di questa norma consiste nella necessita' di non mortificare l'iniziativa del professionista nella risoluzione di casi di particolare difficolta' e ricorre, pertanto, indipendentemente dalla qualificazione dell'illecito” ( Cass., Sez. unite, 6 maggio 1971 n. 1282; Cass. 18 novembre 1997 n. 11440 ).
A tal riguardo ci sembra importare che il medico conosca anche le seguenti sentenze:
Corte di Cassazione sentenza n. 4058 del 25 febbraio 2005. anche in precedenti sentenze ( n. 4400/04, n. 7336/1998, n. 4152/1995 ) la Corte aveva precisato che la responsabilità dell'ospedale nei riguardi dei pazienti ricoverati è di tipo contrattuale. La responsabilità dell'azienda ospedaliera, operante in qualità di gestore di un pubblico servizio sanitario, così come del medico suo dipendente, per i danni subiti da un utente a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale di tipo professionale, poiché si inserisce nell'ambito del rapporto giuridico che può essere di natura pubblica o privata .
- 4 -
Cassazione, sentenza n. 13066/2004: “ Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento
del corrispettivo…insorgono a carico della casa di cura (o dell'Ente), accanto a quelli di tipo ‘latu sensu' alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche ‘di fiducia' dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ”; Cassazione, Sez. III, sentenza n. 4058/2005 : la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore e il privato, che ha usufruito del servizio richiesto, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella struttura del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale.
Cassazione sez. IV, 5.1.1982 , secondo la quale “ nel caso di evento colposo determinato da negligenza nel corso di un'operazione chirurgica, va ritenuto responsabile sia il chirurgo, principale esecutore dell'intervento, che il suo assistente, poiché quest'ultimo, nella sua qualità di collaboratore e potenziale continuatore dell'operazione, ha il compito di vigilare sulla intera esecuzione “ (di avviso analogo: sez. IV, 25.2.2000 e sez. IV sentenza n. 33619 del 12 luglio 2006 secondo la quale in materia di colpa medica nelle attività d'equipe, dell'evento lesivo cagionato al paziente risponde ogni componente dell'equipe che non osservi le regole di diligenza e di perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte e che venga peraltro meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori che pur posti in essere da altri siano evidenti per un professionista medio.)
Dalla lettura delle tre sentenze sopra riportate è ben definibile sia la responsabilità diretta che il concorso nel fatto colposo del chirurgo e/o un membro della equipe,cui il chirurgo fa riferimento, quando si apprestano a fare un intervento di chirurgia rifrattiva e/o di cataratta ovvero sottopone il paziente a protocolli terapeutici.
Gli errori di cattiva acquisizione dei dati strumentali e/o di diagnostica strumentale e/o di diagnostica strumentale da inserire nel diretto operato chirurgico e/o terapeutico,sono sottoposti agli oneri di obbligazioni su riportati in prima persona anche per tutti gli altri membri interessati.
Dalle sentenze su riportate si evince chiaramente la colpa da attribuire anche per un semplice errore di quantificazione delle diottrie di una IOL da impiantare,poi impiantata anche con estrema perizia,ma non congrua per l’occhio di specie dal punto di vista rifrattivo.
- 5 -
Analoga responsabilità per inefficienza acquisizionale dei dati strumentali forieri di non idonei trattamenti di chirurgia rifrattiva.
Per il CONCORSO COLPOSO nel fatto per tali inadempienze procedurali(casi più volte sopra riportati)l’oculista che deve effettuare interventi chirurgici come quelli di specie e non solo ,ovviamente come tutti gli interventi cui si accinge,sia in ente pubblico che privato,dovrebbe conoscere la sentenza della Cassazione SEZ:IV del 05.01.1982, sopra riportata ,che sancisce il “controllo incrociato” per il quale ogni sanitario(medico e/o paramedico)impegnato nell’atto professionale(ad es. intervento chirurgico) sia nella filiera dei tests diagnostici pre intervento,che in quella dei controlli post intervento,ha il dovere di controllare anche l’operato dei colleghi al fine di accertarsi dell’assenza di comportamenti negligenti e/o imprudenti di ogni membro in essere per ricercare la “propria tutela!!!.
Nel concorso di colpa tra primario e ex AIUTO secondo il Dpr.761/1979 ci riferiamo alla sentenza del 02.05.1989 della Cassazione SEZ:IV,nella quale si sancisce che l’ex Aiuto,purchè abbia agito con diligenza,non ha una chiamata automatica in causa.
In base al “principio di affidamento”ogni singolo membro di una equipe CONFIDA che gli altri componenti lavorino nel rispetto delle regole e valorizzino al massimo le proprie conoscenze e competenze professionali.
In materia specifica è di estrema importanza la conoscenza della Sentenza n. 9737 del 11.03.2005 Corte di Cassazione Penale-SEZ:IV:
Corte di Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n. 9737 del 11 marzo 2005: i medici ospedalieri non possono dimenticare che sono responsabili dei pazienti e che per assisterli devono fare oltre quanto previsto dal contratto di lavoro. Nella fattispecie è stata sancita la responsabilità del sanitario che “ in qualità di capo dell'equipe operatoria, fu titolare di una posizione di garanzia nell'ambito della quale…risolse imprudentemente di effettuare un intervento altamente specialistico…nell'ultimo turno pomeridiano…Inoltre egli, concluso l'intervento, nel trasferire la sua posizione di garanzia all'unico medico di guardia…non curò di fornire le necessarie indicazioni terapeutiche e di controlli dei parametri vitali del paziente appena operato né si preoccupò di seguire direttamente, anche per interposta persona, il decorso post operatorio ”. Nella stessa sentenza si è ribadita la responsabilità del primario che decise di effettuare l'intervento chirurgico nel turno pomeridiano, ben sapendo che nelle ore notturne il reparto, così come l'intero presidio ospedaliero, è meno presidiato.
Tale sentenza sancisce che il medico a capo dell’equipe risponde anche dell’operato dei collaboratori, anche se questi ovviamente sono portatori di una posizione di garanzia,ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione.Infatti vale la tesi più volte affermata da questa Suprema Corte che chi versa in colpa non può valersi come scusante della propria condotta omissiva la condotta colposa altrui.
- 6 -
Alla fine di questa breve trattazione si deve evincere che in Oculistica,come in ogni branca medica,sempre più ci si deve affidare a persone competenti che possono dirimere problematiche così complicate e proteiformi verso le quali è necessaria una competenza iperspecialistica e quindi specifica.
E’ auspicabile quindi che,come già avviene negli U.S.A. da molti anni,l’avvocato e l’OFTALMOLOGO LEGALE costituiscano una realtà strettamente cooperante per la soluzione di problematiche medico –legali che ,vista l’iperbolica ed esponenziale crescita tecnologica,ha esitato in un eccezionale e massivo interventismo medico-chirurgico con aumento predittibile statisticamente di cause legali.
Non è un caso che negli U.S.A è l’OCULISTA iperspecializzato in questioni legali e non il medico-legale senso stretto che si occupa delle evoluzioni tecniche iperspecialistiche della propria branca anche ai fini medico-legali.
Sono ormai venti anni che mi occupo di tale settore anche e soprattutto come responsabile di OFTALMOLOGIA LEGALE–TRICARE EUROPE PREFERRED PROVIDER NETWOK(PPN) e devo dire che,mentre in America, dove il sistema assicurativo fa da padrone in questo campo,si è resa necessaria da anni una figura iperspecializzata,in Italia, dove negli ultimi 10 anni sono aumentate in maniera drammaticamente esponenziale le cause legali nel settore medico-chirurgico,tutto tace ed ancora non si sono prese le misure per identificare tale figura!
Il TRICARE EUROPE PREFERRED PROVIDER NETWORK(PPN) è appunto la risposta in Europa all’assenza di tutela professionale e giuridica,soprattutto in ambito assicurativo obbligatorio,per i cittadini americani residenti in Europa appunto e quindi anche in Italia(vedasi i militari residenti nelle varie basi).
- 7 -
Il contenzioso in materia di responsabilità civile per l’esercizio di attività sanitarie – tradizionale zona di contatto (e sovrapposizione) dei due volti dell’illecito civile: quello contrattuale ed extracontrattuale – vive da almeno due decenni un’irrefrenabile escalation. La tendenza a non riversare sul paziente il rischio di danni, comunque riconducibili a trattamenti sanitari e/o all’assunzione di farmaci, all’uso di attrezzature diagnostiche o terapeutiche, ed ancóra a disfunzioni organizzative del servizio, può cogliersi analizzando il modo in cui le corti hanno progressivamente elaborato regole operazionali tese: 1) ad alleggerire l’onere probatorio del paziente danneggiato in occasione di prestazioni mediche di routine ovvero di interventi ‘ad alta vincolatività’; 2) a dare crescente rilievo decisionale al rispetto di standard di condotta individuati da protocolli e guidelines tecniche, così riducendo l’ambito di discrezionalità tradizionalmente accordato all’agire del professionista; 3) ad elevare i requisiti quantitativi e qualitativi delle informazioni che il medico deve comunicare al paziente per consentirgli di valutare appieno l’opportunità di intraprendere l’atto terapeutico o diagnostico prospettatogli; 3) a sminuire il rilevo pratico dell’attenuazione del regime di imputazione della responsabilità previsto dall’art. 2236 c.c. in caso di “prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà”; 4) a differenziare i criteri di valutazione della condotta medica impiegati in particolari settori della medicina (chirurgia estetica, odontoiatria, medicina psichiatrica, trasfusionale, etc.); 5) a connotare in senso sempre più marcatamente oggettivo l’imputazione dei danni iatrogeni subiti dal paziente a causa di una mancanza tecnico-gestionale attribuibile alla struttura sanitaria; 6) ad estendere l’area del danno risarcibile impiegando un criterio di collegamento fra condotta ed evento che concede una rilevanza crescente all’idea della “perdita di chanches”.
Il fenomeno giuridico è strettamente legato al mutare della sensibilità sociale nei confronti degli esiti infausti della cura, che a sua volta riflette le maggiori aspettative di certezza ed infallibilità che il progresso scientifico e tecnologico proietta sull’immagine sociale della medicina. In questo quadro, la più penetrante tutela risarcitoria accordata al paziente dall’evoluzione giurisprudenziale pone notevoli problemi assicurativi e minaccia di alimentare la pratica della cd. medicina difensiva, sull’onda di un fenomeno che si manifesta alle nostre latitudini con qualche lustro di ritardo rispetto all’esperienza statunitense.
L’attività di supporto alle Regioni e al Ministero della salute, per i rispettivi ambiti di competenza, per lo studio e l'elaborazione di linee guida in materia diagnostica, terapeutica ed organizzativa", in attuazione degli indirizzi della Conferenza Unificata del 19 giugno 2003 e del DM 30 giugno 2004,sono consulenze do tipo iperspecialistico che siamo chiamati ad effettuare ai fini dell’identificazione di più idonei criteri di applicazione delle nuove evoluzioni terapeutiche e/o chirurgiche nella fattispecie in Oculistica.
Come evidenzia il Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con D.P.R. 7 luglio 2006:
"La necessità di istituire il Sistema nazionale linee guida (SNLG) è nata dalla consapevolezza sempre più presente della necessità di erogare cure di buona qualità ed evidence based in un contesto di risorse limitato.
- 8 -
In questo contesto assumono particolare rilevanza le Linee Guida (LG), i Protocolli Diagnostico Terapeutici ed i Percorsi di Cura, strumenti che, nel loro insieme, rappresentano l'elaborazione sistematica di indicazioni basate sulle evidenze disponibili, secondo standard raccomandati, nel rispetto del principio di appropriatezza, con l'obiettivo di assistere i clinici ed i pazienti nel prendere decisioni, migliorare la qualità delle cure. sanitarie e ridurre la variabilità nella pratica clinica e negli outcoms.”.Inoltre "Il SNLG definisce priorità condivise privilegiando le tematiche associate in primo luogo a variabilità nella pratica clinica, liste d'attesa significative, appropriatezza diagnostico-terapeutica, obiettivi individuati dal Piano sanitario nazionale.".
E’ evidente che sia i Protocolli Diagnostico Terapeutici(farmacologici e/o chirurgici) che le Linee Guida,specialmente se accettati a livello Ministeriale,diventano o possono diventare,in ambito legale,delle gabbie dentro le quali dover pedissequamente muoversi,altrimenti se non perfettamente eseguiti possono creare problemi di rivalsa giuridica al sanitario.
- 9 -