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Notiziario on line – news letter n. 5
SENTENZA N. 10533 DEL 08/05/2007 S.C. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – GRAVI DIFETTI DELL’EDIFICIO – ANCHE ATTINENTI A ELEMENTI SECONDARI E ACCESSORI MA COMPROMETTENTI LA FUNZIONALITA’ DELL’OPERA – AMMISSIBILITA’ Ai fini della responsabilità dell’appaltatore ex art- 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell’edificio non sono quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc..) purché tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
SENTENZA N. 440 DEL 15/02/2007 Tribunale di Bari - Giudice Agostinacchio RISOLUZIONE – RISARCMENTO - ADEMPIMENTO – ECCEZIONE D’INADEMPIMENTO – ALLEGAZIONI – CONTROPRESTAZIONE – RIFIUTO DI ADEMPIERE – FONTE NEGOZIALE – FATTI ESTINTIVI E COSTITUTIVI – ONERE DELLA PROVA – INDIVIDUAZIONE Sul debitore convenuto in giudizio per l’adempimento del contratto (la risoluzione o il risarcimento) che si avvalga della eccezione di inadempimento, incombe solo l’onere della allegazione dell’altrui inadempimento, spettando al creditore agente la dimostrazione del proprio adempimento e, quindi, del diritto di ricevere la controprestazione pattuita. Tale principio – basato appunto sul rifiuto ad adempire opposto ex art. 1460 c.c.- costituisce un corollario della regola generale, secondo cui il creditore che agisce in giudizio sia per l’adempimento sia per la risoluzione e il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costitutivo dell’adempimento.
SENTENZA N. 645 DEL 08/02/2007 CORTE DI APPELLO DI ROMA TERMINE PER COMPLETAMENTO DI OPERE – ART. 1457 C.C. – INTERPRETAZIONE – MANCATO RISPETTO – CONSEGUENZE. Il termine per il completamento di opere può essere ritenuto essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.