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Notiziario on line – news letter n. 4
IL PROBLEMA DEGLI INTERESSI BANCARI Occupandosi del problema della corretta applicazione degli interessi bancari sollevato in occasione di con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in tema di emesso da una Banca, la Cassazione, Sezione prima civile, con sentenza 11 luglio – 10 ottobre 2007, n. 21141, presidente Losavio , Relatore Gilardi, ha ribadito i seguenti principi:
7.1. CLAUSOLE DI RINVIO AGLI USI: NULLITA' E INEFFICACIA
"La previsione imperativa contenuta nell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 sulla trasparenza bancaria (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), ove è sancita la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti (cfr., tra le altre. Cass. 28 marzo 2002, n. 4490)";
7.2. DISCIPLINA SUGLI INTERESSI USURARI: INAPPLICABILE AI RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA LEGGE "La disciplina relativa ai tassi di interesse sui mutui introdotta dalla 1. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura - e quindi anche quella dettata dall'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, conv. in 1. 28 febbraio 2001 n. 24, di interpretazione autentica della precedente - non può essere applicata a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore (cfr. tra le altre, Cass. 22 luglio 2005, n.. 15497; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4092). L'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, conv. in 1. 28 febbraio 2001 n. 24, ha infatti chiarito, con norma avente carattere di interpretazione autentica che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma cod. civ. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
7.3. CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI PASSIVI: NULLITA' DELLA CLAUSOLA RILEVABILE (ANCHE) DI UFFICIO "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, la nullità della clausola, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283, è rilevabile (anche) d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche nel giudizio di gravame, quando vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta dagli Interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza della condizioni dell'azione (cfr., tra le altre, Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; 25 febbraio 2005 n. 4092)".
Conseguentemente, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, .. laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi, il giudice, nel determinare tali interessi, dovendo utilizzare il titolo contrattuale che è al fondamento della pretesa, deve rilevare d'ufficio la nullità dalla quale il negozio sia affetto".