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Notiziario on line – news letter n. 1


I VIZI DELLA COSTRUZIONE E LA RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA APPALTANTE In una controversia nella quale si invocava la responsabilità di una cooperativa edilizia per i difetti di un immobile la cui costruzione era stata appaltata a terzi la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile, con sentenza 30 maggio – 23 luglio 2007, n. 16202, Presidente Pontorieri, Relatore Oddo , dopo aver rammentato che "la responsabilità prevista dall'art. 1669, c.c., è pacificamente configurata come extracontrattuale in quanto stabilita nei generali interessi alla conservazione del patrimonio edilizio ed all'incolumità pubblica", ha ribadito che "l'art. 1669, c.c., trova applicazione oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia comunque a lui riferibile, in tutto od in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina od i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 16 febbraio 2006, n. 3406; Cass. civ., sez. III, sent. 13 gennaio 2005, n. 567; Cass. civ., sez. I, sent. 10 settembre 2002, n. 13158). Sicchè, nella ipotesi di costruzione realizzata da terzo su incarico di una cooperativa edilizia, il giudice di merito, non può escludere la Cooperativa da responsabilità per la rovina od i gravi difetti dell'opera, limitandosi a riscontrare la sua qualità di committente, ma "deve indagare in ordine alla riferibilità ad essa del progetto e della direzione dei lavori e ai suoi poteri di ingerenza nella costruzione e, in genere, sulla sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie ad escludere, di fatto ed a termini del contratto di appalto, la riconducibilità degli accertati difetti dell'edificio anche ad una sua condotta o di quella di ausiliari della cui attività doveva rispondere".


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IL PROBLEMA DEL MUTAMENTO SOGGETTIVO DELL'ATI Dopo l'aggiudicazione, una delle due società recede dall'ATI, lasciando la stipula del contratto di appalto a quella rimasta. La ditta appaltante, su segnalazione dell'Autotorità di vigilanza, prende atto della nullità del contratto e revoca l'aggiudicazione dell'appalto. Il ricorso della società appaltatrice è rigettato dal TAR. Su appello dell'appaltatore, il Consiglio di Stato, Sezione quarta, con decisione 12 giugno – 23 luglio 2007, n. 4101, Presidente Salvatore, Relatore Deodato ha precisato che "Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, consacrato e cristallizzato dall’art.13, comma 5-bis, l. n.109/94, deve intendersi..giustificato dall’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate (cfr., da ultimo, Cons. St., sez.V, 3 agosto 2006, n.5081). Sicchè, in conformità con le indicate finalità, "il divieto deve leggersi come inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione, nel caso in cui quella o quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione... Nell’ipotesi da ultimo considerata, infatti, l’amministrazione, al momento del mutamento soggettivo (che, se rilevante, deve intervenire dopo la fase di qualificazione), ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che restano, sicchè i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono più verificarsi (non essendo possibile, nella situazione considerata, l’ingresso nella compagine associativa di imprese prive dei requisiti prescritti)".