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Cassazione ordinanza 27546 del 29.12.2009 - (1452)



Fatture,false,contestazione,onere della prova


"- che questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire, che, a parte la previsione dell’art. 21 comma 7, d.p.r. 633/1972 (che esplicitamente prevede, in materia di iva, l’assoggettamento ad imposta degli importi indicati da fatture emesse per operazioni inesistenti), la fatturazione fittizia ingenera comunque, almeno nella prospettiva di cui all’art. 39, comma 1 lett. d, d.p.r. 600/1973, una presunzione di corrispondente indebito vantaggio economico che è onere del contribuente superare e che, qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purché specifici, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni (cfr. Cass. 21953/07, 1727/79);- che, tanto premesso in linea di principio, va, per altro, in concreto rilevato che, dalla stessa decisione dei giudici di appello, risulta che dal p.v.c. della G.d.F. “si desume soprattutto un giudizio di inattendibilità complessiva di fatture tra la società (...) e le sue collegate” e che tale circostanza appare, di per sé idonea, in base alla richiamata giurisprudenza, a determinare il ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente; "


ORDINANZA


Premesso


- che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso decisione della commissione tributaria regionale, che, nel rigettarne l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado, che in aderenza al motivo di ricorso subordinato della società contribuente aveva annullato avviso di accertamento irpeg ed ilor, per l’anno 1993, fondato sul recupero a tassazione di costi ritenuti relativi ad operazioni inesistenti;


- che i giudici di appello ritennero, in particolare, che l’Ufficio non avesse “persuasivamente assolto l’onere di provare l’inesistenza delle forniture” contestate ed, all’uopo riportarono la motivazione di precedenti decisioni dalla medesima indagine della G.d.F.: “dal verbale si desume soprattutto un giudizio di inattendibilità complessiva del movimento di fatture fra la società (...) e le sue collegate, ma non vi è un’analitica ricostruzione, caso per caso, delle operazioni sottese alle fatture che si assumono fittizie. Anche le dichiarazioni testimoniali, oltre ad essere solo riportate e non allegate nella loro interezza, sembrano per lo più riferirsi ad insiemi di operazioni commerciali, senza specifico riferimento ad ogni singola fattura. Né maggiore chiarezza deriva dagli scritti difensivi della Amministrazione appellante in cui si contesta la correttezza della motivata dei primi giudici, ma senza assolvere l’onere motivazionale della ricostruzione, in positivo, operazione per operazione (fattura per fattura) degli elementi che inducono a fondare il giudizio di falsità. Per provare l’assunto sarebbe stato necessario indagare caso per caso, fattura per fattura, indicando la descrizione del bene asseritamente compravenduti ed indicato in ciascuna fattura, indicando quale sorte di esso risulti dalle scritture contabili, perché eventualmente tale sorte non possa essere ricostruita, se ed in quali casi il singolo bene sia poi dalla (...) stato nuovamente ceduto ad altra società del gruppo, quale specifico contratto di locazione finanziaria e con quale società (società di leasing sia stato stipulato);


Rilevato


- che, tale essendo il tenore della decisione impugnata, l’Agenzia deduce: 1) nullità della sentenza, in quanto motivata meramente per relationem, per violazione degli artt. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992 e 111 cost.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e 75 tuir; 3) insufficiente motivazione su fatti controversi;


- che la società contribuente non si è costituita;


Osservato:


- che la motivazione della sentenza impugnata appare effettivamente esaurirsi in un rinvio meramente adesivo ed acritico (e perciò inidoneo: cfr. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione di altre decisioni su analoghe controversi tra le parti;


- che anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, si rivelano manifestamente fondati;


- che questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire, che, a parte la previsione dell’art. 21 comma 7, d.p.r. 633/1972 (che esplicitamente prevede, in materia di iva, l’assoggettamento ad imposta degli importi indicati da fatture emesse per operazioni inesistenti), la fatturazione fittizia ingenera comunque, almeno nella prospettiva di cui all’art. 39, comma 1 lett. d, d.p.r. 600/1973, una presunzione di corrispondente indebito vantaggio economico che è onere del contribuente superare e che, qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purché specifici, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni (cfr. Cass. 21953/07, 1727/79);


- che, tanto premesso in linea di principio, va, per altro, in concreto rilevato che, dalla stessa decisione dei giudici di appello, risulta che dal p.v.c. della G.d.F. “si desume soprattutto un giudizio di inattendibilità complessiva di fatture tra la società (...) e le sue collegate” e che tale circostanza appare, di per sé idonea, in base alla richiamata giurisprudenza, a determinare il ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente;


Ritenuto


- che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 360 bis c.p.c., e che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del (.....).


P.Q.M.


Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del (.....).