Newsletter 39
Notiziario online – news letter n.39
Danno del bene concesso in comodato – Richiesta di risarcimento da parte del comodante - Onere della prova. (Cc, articoli 1804, 1805, 1807, 1808, 1809 e 1812)
In tema di comodato, il comodante, che avanzi istanza di risarcimento danni per deterioramento della res c onseguente a un uso eccedente quello contrattualmente convenuto, deve provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, essendo onere del comodatario convenuto dimostrare, in via di eccezione e quale fatto impeditivo della sua responsabilità, che quel deterioramento si è verificato per effetto dell’uso conforme al contratto o, comunque, per fatto a lui non imputabile.
n Sezione III, sentenza 18 febbraio 2010 n. 3900 - Pres. Varrone; Rel. Filadoro; Pm (conf.) Pratis; Ric. Massari; Int. Sgolacchia
NOTA
Come confermato da una giurisprudenza di legittimità, anche recente (Cassazione 12280/2000), il coordinamento delle norme in tema di comodato dettate dal codice civile impone che il comodatario debba mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non rispondendo di quel deterioramento dipendente esclusivamente dall’uso della cosa conforme a contratto, né di quello dipendente da fatto a lui non imputabile. Risponde, invece, del deterioramento eccedente l’uso contrattuale e di quello dipeso da sua colpa. Per ottenere il risarcimento incombe sul comodante soltanto l’onere di provare il deterioramento della cosa tra il momento di consegna e quello di restituzione; spetterà, invece, al comodatario dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità e cioè che il deterioramento è avvenuto nonostante l’uso conforme al contratto e comunque per un fatto a lui non imputabile. Così nel caso in cui il comodante ometta di effettuare sull’immobile opere di straordinaria amministrazione va esclusa ogni responsabilità a carico del comodatario.
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Contratto - Scadenza - Restituzione dell’immobile - Offerta informale da parte del conduttore - Esclusione della mora - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1587, 1590 e 1591)
Cessato il contratto di locazione, non è configurabile l’obbligo di pagamento del canone secondo le scadenze pattuite e la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata: in tali casi il canone convenuto, che a norma dell’articolo 1591 del Cc il conduttore in mora è tenuto a corrispondere sino alla riconsegna, costituisce solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire al locatore, versando il relativo importo. Poiché l’offerta informale esclude la mora, ai sensi dell’articolo 1220 del Cc, l’adozione da parte del conduttore di altre modalità di offerta di riconsegna dell’immobile locato, purché serie, concrete e tempestive, sempreché non sussista un legittimomotivo di rifiuto da parte del locatore, è idoneo a evitare la mora del conduttore circa l’esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente. n Sezione III, sentenza 27 gennaio 2010 n. 1684 - Pres. Varrone; Rel. Ambrosio; Pm (conf.) Marinelli; Ric. Dell’Aglio; Controric. Comune di Torre del Greco
NOTA
In tema di mora del conduttore nella riconsegna dell’immobile, la sentenza in esame richiama la contrapposizione presente nella giurisprudenza della Corte. Da un lato, infatti, i supremi giudici hanno affermato che il conduttore, per sottrarsi al pagamento del corrispettivo, e non versare in mora debendi, deve effettuare la riconsegna dell’immobile al locatore o fargliene offerta formale ai sensi dell’articolo 1216 del Cc, col risultato di liberarsi dalla sua obbligazione (Cassazione 2086/2002 e 1941/2003). Dall’altro, è stato, invece, affermato che il conduttore può evitare di essere costituitoin mora anche a mezzo di un’offerta non formale al locatore che, se illegittimamente rifiutata da quest’ultimo, esclude la mora del conduttore nell’adempimento dell’obbligo di restituzione (essa è parificabile all’offerta formale), e conseguentemente, esclude per il conduttore l’obbligo di pagare al locatore il corrispettivo convenuto previsto dall’articolo 1591 del Cc, riferendosi detta norma espressamente al conduttore in mora (Cassazione 6090/2002 e 2419/99).
Con la decisione summenzionata, in relazione alla struttura lessicale dell’articolo 1591 del Cc, la Corte aderisce proprio a quest’ultimo indirizzo.