Newsletter 38
Notiziario online – news letter n.38
Datore non responsabile se l’incidente mortale è causato dall’azione imprevedibile del lavoratore
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Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 10 novembre 2009-23 febbraio 2010 n. 7267
Lavoro - Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Comportamento negligente del lavoratore - Irrilevanza - Limiti -
Rilevanza del comportamento abnorme - Significato.
(Dpr 27 aprile 1955 n. 547, articolo 4 e seguenti; Codice civile 2087; Dpr 9
aprile 2008 n. 81, articolo 18; Cp, articolo 41)
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità, potendosi attribuire tale carattere non solo alla condotta tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.
Cfr sentenza allegata per esteso (fonte guida al diritto)
Giurisprudenza richiamata
Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro – Destinatari delle norme - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Ambito di responsabilità - Fattispecie. (Dlgs 14 agosto 1996 n. 494, articolo 5; Dpr 7 gennaio 1956 n. 164, articolo 13)
In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).
Corte di Cassazione - Sezione IV penale, sentenza 13 marzo-30 aprile 2008 n. 17502; (Presidente; Battisti; Relatore Bricchetti; Imp. Manco. Pm (conf.) Iannelli)
Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Delega - Trasferimento del delegato ad altro cantiere - Revoca implicita della delega - Ragioni.
(Dlgs 19 settembre 1994 n. 626 articolo 4)
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha validamente delegato i propri compiti in materia di sicurezza all’interno del cantiere non è esonerato da responsabilità qualora si accerti che il delegato sia stato successivamente trasferito in altro cantiere non contiguo, atteso che in tal caso, non potendo più quest’ultimo garantire concretamente il controllo sull’operato dei lavoratori, la delega deve ritenersi revocata.
Corte di Cassazione - Sezione IV penale, Sentenza n. 15234 del 28 febbraio-11 aprile 2008; (Presidente; Brusco; Relatore Visconti; Imp. Leonardi; Pm (conf.) Bua)