Newsletter 37
Notiziario online – news letter n.37
Responsabilità e risarcimento - Danni a terzi – Responsabilità dell’appaltatore - Anche in presenza di controllo del committente - Sussiste. (Cc, articolo 1669)
Cass. Sezione II, sentenza 29 dicembre 2009 n. 27495 - Pres. Schettino; Rel. Correnti; Pm (conf.) Golia; Ric. Condominio Primavera di Settecà Vicenza;
Controric. San Marzano Srl
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera anche nel caso in cui il committente abbia esercitato
un controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante privo di poteri d’ingerenza.
Cosa usata - Garanzia - Sussistenza - Conseguenze.
(Cc, articoli 1455, 1490 e 1492)
Tribunale di Roma, sezione III, sentenza 27 ottobre 2009 n. 22036
Il venditore è tenuto a prestare la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta anche se usata. Di conseguenza, ove l’inadempimento a tale obbligazione debba essere ritenuto grave, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto.
Inadempimento - Azione giudiziaria del creditore - Frazionamento - Inammissibilità. (Cc, articoli1175, 1183 e 1375)
Cass. Sezione III, sentenza 27 gennaio 2010 n. 1706 - Pres. Di Nanni; Rel. Spagna Musso; Pm (diff.) Marinelli; Ric. Comune di Montesarchio; Controric. e ric. inc. Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che tutte le domande giudiziali aventi a oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili.