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Newsletter 35

Notiziario on line – news letter n.35





Azione revocatoria - Scientia decoctionis – Protesti cambiari - Rilevanza - Condizioni - Limiti. (Cc, articoli 2727 e 2729; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)


Cass. Sezione I, sentenza 13 gennaio 2010 n. 391


In tema di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari (e, più in generale, di titoli di credito), in virtù del loro carattere di “anomalia” rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, e della loro idoneità a cagionare grave pregiudizio all’imprenditore in termini di perdita dell’indispensabile credito commerciale, possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della scientia decoctionis da parte del terzo acquirente, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato - con provvedimento ex post - dalla sentenza dichiarativa di fallimento.


Il carattere non già di presunzione iuris et de iure, bensì di mera presunzione semplice di detti protesti ne impone, peraltro, una concreta e puntuale analisi, quoad probationem, da parte del giudice di merito, da compiersi, in ossequio al disposto degli articoli 2727 e 2729 del codice civile, attraverso una compiuta e approfondita valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta, con la conseguenza, sul piano della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può, sì, assumere rilevanza presuntiva tale da esimere il curatore dall’onere di un’ulteriore e più analitica dimostrazione del thema probandum (e, più in particolare, dalla prova che l’esistenza degli stessi fossero concretamente conosciuti dal convenuto in revocatoria, con conseguente traslazione su quest’ultimo dell’onere di una - ben possibile – contraria dimostrazione), ma senza che ciò esima il giudicante dall’obbligo di un’attenta e complessiva valutazione caso per caso, nella quale possa trovare ampio spazio e adeguata rilevanza (qualora i protesti non siano riferibili a titoli rilasciati proprio al medesimo convenuto in revocatoria) il numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti (presentandosi il protesto di assegni maggiormente significativo, in peius del protesto di cambiali), l’ammontare di essi, la loro collocazione cronologica, l’eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale del medesimo (per la differenziazione che questo può comportare in ordine alla valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata attenuazione dell’onere di conoscenza nei confronti del quisque de populo e accentuazione di esso con riferimento all’operatore economico qualificato).