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Newsletter 32

Notiziario on line – news letter n.32



Azione revocatoria - Conto corrente - Rimesse - Condizioni - Rinnovo di un pagherò cambiario scaduto.


Cass. Sezione I, sentenza 23 settembre 2009 n. 20482 - Pres. Carnevale; Rel. Panzani; Pm (diff.) Gambardella; Ric. Cam - cooperativa agricola di macellazione


Scarl; Controric. Banco di Brescia San Paolo Cap Spa


(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)


In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente (nel quale sia stata regolata l’apertura di credito bancario), mentre è revocabile il pagamento


(accreditato su conto scoperto) pur se la somma relativa provenga da separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca proprio al fine del ripianamento dello scoperto di quel conto, non lo è invece, non rivestendo natura di rimessa solutoria, la mera operazione di rinnovo di pagherò cambiario scaduto (con il solo effetto, apprezzabile sotto il profilo economico-patrimoniale, dell’addebito degli interessi in rapporto al termine prorogato). Detta operazione, infatti, non implica un distinto finanziamento operato dalla stessa banca e non comporta erogazione alcuna di denaro diretta a confluire nel conto scoperto, indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile dell’operazione che sia stata adottata. (M.Fin.)




Azione revocatoria - Scientia decoctionis – Accertamento - Insindacabilità in sede di legittimità – Ricorso a elementi presuntivi - Ammissibilità - Condizioni


- Limiti. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)


Cass. Sezione I, sentenza 23 settembre 2009 n. 20482 - Pres. Carnevale; Rel. Panzani; Pm (diff.) Gambardella; Ric. Cam - cooperativa agricola di macellazione


Scarl; Controric. Banco di Brescia San Paolo Cap Spa


In tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta ex articolo 67, comma 2, della legge fallimentare la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Il relativo convincimento può formarsi anche attraverso il ricorso a presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza e della normale e ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’ accipiens . Deriva da quanto precede, pertanto, che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo e all’onere di informazione tipico del settore di operatività.


(M.Fin.)




Azione revocatoria - Scientia decoctionis – Conoscenza potenziale - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze.


(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)


Cass. Sezione I, sentenza 23 settembre 2009 n. 20482 - Pres. Carnevale; Rel. Panzani; Pm (diff.) Gambardella; Ric. Cam - cooperativa agricola di macellazione Scarl; Controric. Banco di Brescia San Paolo Cap Spa


In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche dell’imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell’atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l’efficacia probatoria delle presunzioni semplici e in quanto tali soggetti a concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione degli articoli 2727 e 2729 del Cc. A tale fine, dovendosi conferire rilievo ai presupposti e alle condizioni in cui il terzo si è trovato a operare nella specifica situazione, la circostanza che esso rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d’insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive ecc.; è soltanto in quest’ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all’attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza e avvedutezza che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l’operare della categoria di appartenenza.




FALLIMENTO


Azione revocatoria - Conoscenza del terzo dello stato d’insolvenza dell’imprenditore – Presupposti - Protesti cambiari - Presunzione semplice - Conseguenze. (Rd 267/1942, articolo 67; Cc, articoli 2697, 2726, 2727 e 2729)


Cass. ezione I, sentenza 4 maggio 2009 n. 10209 - Pres.Morelli; Rel Schirò; Pm (conf.) Russo; Ric. Fallimento della Edilcadis Srl; Controric. Laronga


In tema di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis . In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale iuris tantum , ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 del Cc, con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano


della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando traslato l’onere di dimostrare il contrario.



Azione revocatoria - Rilevanza ai fini decisori della relazione del curatore - Sussiste. (Rd 267/1942, articoli 66 e 67)


Cass. Sezione I, sentenza 4 maggio 2009 n. 10216 - Pres. Proto; Rel. Rordorf; Pm (conf.) Pratis; Ric. Rossi; Controric. Curatela del fallimento Imo Srl


In tema di revocatoria fallimentare il giudice può trarre elementi di prova dalla relazione del curatore, la quale, per le finalità assegnatagli dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale, costituisce una legittima fonte d’informazione. La relazione, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale, se può ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione, non è tenuto ad acquisirne d’ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore.



FALLIMENTO


Azione revocatoria - Acquisto del bene da parte del subacquirente - Applicabilità dell’articolo 67 della legge fallimentare - Esclusione. (Rd 267/1942, articoli 66 e 67; Cc, articoli 2901 e 2904)


Cass. Sezione I, sentenza 7 maggio 2009 n. 10541 - Pres. Morelli; Rel. Schirò;Pm(conf.) Russo; Ric. De Angelis; Controric. Fallimento Gavimm GB. invest Spa


Pur presentando la revocatoria ordinaria e quella fallimentare identità sostanziale e funzionale, come confermato sia dalla norma di collegamento dell’articolo 2904 del Cc che da quella speculare dell’articolo 66, comma 1 della legge fallimentare, deve ritenersi che l’articolo 67 della stessa legge fallimentare, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano sub acquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell’azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell’ultimo comma dell’articolo 2901 del Cc, che fa salvi i diritti subacquistati a tiolo oneroso dai terzi di buona fede.