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Newsletter 31

Notiziario on line – news letter n.31



APPALTI


Difformità e vizi dell’opera - Vizi occulti – Denuncia - Termine di prescrizione. (Cc, articolo 1667)


Cass. Sezione III, sentenza 19 agosto 2009 n. 18402 - Pres. Varrone; Rel. Lanzillo; Pm (conf.) Iannelli; Ric. Susini; Controric. Campanello


Ai sensi dell’articolo 1667, comma 2, del Cc, il committente è esonerato dall’obbligo di denunciare i vizi e le difformità dell’opera, qualora l’appaltatore abbia dolosamente occultato vizi e difformità. Al doloso occultamento deve essere equiparata la piena consapevolezza da parte dell’appaltatore dell’esistenza dei vizi e del loro carattere occulto agli occhi del committente, unitamente alla reticenza e alla mancata informazione. Nel caso di vizi occulti, o non conosciuti dal committente, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla data della scoperta dei vizi, scoperta che è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. In assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova, tale conoscenza è da ritenere acquisita, di regola, a seguito dell’esperimento di apposita relazione peritale.



APPALTI


Difformità e vizi dell’opera - Gravi difetti – Articolo 1669 del Cc - Condizioni. (Cc, articolo 1669)


Cass. Sezione II, sentenza 15 settembre 2009 n. 19868 - Pres. Rovelli; Rel. Giusti; Pm (diff.) Russo; Ric. Scala; Controric. e ric. inc. Arceri e altri


In tema di appalto, affinché ricorra il grave difetto di cui all’articolo 1669 del Cc è necessario che l’alterazione pur senza incidere sugli elementi strutturali dell’immobile comporti un’apprezzabile menomazione del godimento del bene inteso nella sua globalità pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.



Difformità e vizi dell’opera - Gravi difetti – Responsabilità dei collaboratori dell’imprenditore – Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articolo 1669)


Cass. Sezione II, sentenza 15 settembre 2009 n. 19868 - Pres. Rovelli; Rel. Giusti; Pm (diff.) Russo; Ric. Scala; Controric. e ric. inc. Arceri e altri


In tema di appalto e in ipotesi di rovina e difetti dell’opera la responsabilità che ne deriva - data la sua natura extracontrattuale - trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella direzione e nell’esecuzione dell’opera appaltata qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile. (Nella specie in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sussistere, accanto alla responsabilità dell’appaltatore, quella del direttore dei lavori, avendo accertato che costui avrebbe dovuto rilevare tempestivamente gli inconveniente manifestatisi e porvi rimedio).