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Newsletter 30

Notiziario on line – news letter n.30



Cass.Sezione III, sentenza 15 luglio 2009 n. 16448 - Pres. Preden; Rel. D’Amico; Pm (diff.) Sgroi; Ric. Strada; Int. Molino Pasini Spa


OBBLIGAZIONI Adempimento - Imputazione di pagamento da parte del debitore - Presupposti - Danno da atto illecito - Differenze. (Cc, articoli 1194, 1224 e 2697)


La disposizione dell’articolo 1194 del cc, secondo cui senza il consenso del creditore, il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell’altro, accessorio, per interessi o spese. In tema di risarcimento del danno derivante da atto illecito, invece, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione non sono imputabili agli interessi e agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dall’articolo 1194 del Cc che presuppone, appunto, l’esistenza di un debito pecuniario da considerarsi invece, in questo caso, inesistente fino alla liquidazione.



APPALTI


Tribunale di Milano, sezione X, sentenza 18 maggio 2009 n. 6615 - Giudice Del Prete


Difformità e vizi dell’opera - Controversie – Danni cagionati a terzi - Responsabilità del committente - Ordine del committente - Culpa in eligendo . (Cc, articolo 1655)


Nell’ambito del contratto di appalto, la responsabilità per i danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, normalmente attribuita all’appaltatore in considerazione della sostanziale autonomia di cui egli gode nell’esecuzione dell’opera, ricade sul committente qualora i danni medesimi siano diretta conseguenza di un espresso ordine impartito dal direttore dei lavori o da altro rappresentante dello stesso, ovvero nel caso in cui sia riscontrata a suo carico la cosiddetta culpa in eligendo , ovvero l’assegnazione dei lavori a un’impresa manifestamente incapace - in quanto carente della competenza e dei mezzi all’uopo idonei - di svolgere a regola d’arte l’incarico conferito.



Cass. Sezione III, sentenza 23 giugno 2009 n. 14621 - Pres. Senese; Rel. Chiarini; Pm (diff.) Russo; Ric. Mutuelles du Mans Italia assicurazioni e riassicurazioni Spa; Controric. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti


Adempimento - Contratto autonomo di garanzia - Natura - Mora del fideiussore - Conseguenze. (Cc, articoli 1224 e 1936)


Il contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di garantire, nei confronti del beneficiario, l’adempimento dell’obbligo di deposito cauzionale, assunto dallo stesso contraente nella somma legalmente predeterminata, configura un debito di valuta che non può trasformarsi in debito di valore avuto riguardo al danno derivante dall’inadempimento dell’obbligazione principale poiché l’obbligazione del garante è da essa svincolata. Pertanto, l’eventuale mora personale del fideiussore produce gli effetti previsti dall’articolo 1224 del Cc, e perciò la tardività del pagamento della cauzione effettuato dal garante rispetto al termine indicato nelle condizioni di polizza può solo implicare, in applicazione dell’articolo 1224, comma 2 del Cc il riconoscimento del maggior danno, oltre gli interressi, che al creditore sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora.