Newsletter 27
Notiziario on line – news letter n.27
Cass. Sezione I, sentenza 17 giugno 2009 n. 14098 - Pres. Morelli; Rel. Nappi; Pm (conf.) Russo; Ric. D'Angelo; Controric. e ric. inc. Fallimento alimentaria D'Angelo Srl
AZIONE REVOCATORIA – OGGETTO – REINTEGRAZIONE DELLA GENERICA GARANZIA PATRIMONIALE – CONSEGUENZE – CONDANNA AL PAGAMENTO DELL’EQUIVALENTE DELL’ATTO REVOCATO – PRONUNCIA D’UFFICIO – AMMISSIBILITA’
Il vizio della ultrapetizione (Cpc, articolo 112) sussiste solo quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande e eccezioni delle parti. Siffatto vizio, pertanto, non è ipotizzabile rispetto alla configurazione giuridica dei termini della controversia e alle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa, rientrando nel potere-dovere del giudice il compito di inquadrare nell'esatta categoria giuridica i fatti dedotti e acquisiti al giudizio e di applicare le relative norme di legge. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha escluso fosse incorsa di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che aveva accolto la domanda proposta dalla curatela fallimentare, sulla base della prospettazione della stessa curatela, quale azione revocatoria ordinaria, ancorché fosse stato invocata la tutela di cui all'articolo 67 della legge fallimentare, ancorché cioè quegli stessi fatti fossero stati inquadrati come realizzanti una ipotesi di revocatoria fallimentare). (M.Fin.)
Cass. Sezione I, sentenza 17 giugno 2009 n. 14099 - Pres. Morelli; Rel. Nappi; Pm (diff.) Russo; Ric. Fallimento amaranto immobiliare Srl; Controric. Miceli
ADEMPIMENTO – PAGAMENTO – IMPUTAZIONE – DEBITO – IMPUTAZIONE AD ALTRO DEBITO – PROVA – ONERE A CARICO DEL CREDITORE
Allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di questo ultimo. (M.Fin.)
Cass. Sezione III, sentenza 3 aprile 2009 n. 8145 - Pres. Di Nanni; Rel. Amatucci; Pm (conf.) Marinelli; Ric. Profidi servizi fiduciari sa; Controric. Intek Spa
OBBLIGAZIONI IN GENERE – CESSIONE – TRASFERIMENTO DEL CREDITO - EFFETTI
La cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso e al quale si applica, come per tutti i negozi non formali, il principio della cosiddetta presunzione della causa, che dunque può anche non essere indicata nello stesso negozio. Il cessionario che agisca nei confronti del debitore è pertanto tenuto a dare solo la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa. Del resto, il debitore ceduto non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato a indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. (M.Pis.)