Newsletter 26
Notiziario on line – news letter n.26
Cass. Civ. Sezione I, sentenza 18 giugno 2009 n. 14210 - Pres. Morelli; Rel. Ceccherini; Pm (conf.) Carestia; Ric. Romano; Controric. Fallimento Mazza Pietro, Mazza Antonio & Scotto Di Clemente Anna Sdf
Azione revocatoria – della vendita di un appartamento di proprietà di una società poi fallita – acquirente in regime di comunione legale dei beni – litisconsorzio necessario del coniuge - esclusione
Nell'azione proposta ex articolo 67, comma 1, della legge fallimentare, dal curatore fallimentare per la revoca della vendita di un appartamento di proprietà di una società poi fallita, deve escludersi il litisconsorzio necessario in causa del coniuge dell'acquirente, divenuto comproprietario del bene, acquistato in regime di comunione legale. Detta azione, che mira alla declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione che ha depauperato la garanzia patrimoniale nella sua unitarietà, e non solo per la parte attribuita ex lege in proprietà all'acquirente, ha funzione conservativa, strumentale al ripristino del patrimonio del fallito, allo scopo di consentire che il bene in questione sia sottoposto all'esecuzione concorsuale. Ne consegue che il coniuge dell'acquirente che sia rimasto estraneo all'atto di trasferimento stipulato separatamente dall'altro, e che perciò non sia intestatario del bene, ma ne abbia acquistato la comproprietà ope legis in ragione del regime patrimoniale che assiste il suo rapporto coniugale, non ha legittimazione a resistere all'azione, poiché il suddetto effetto acquisitivo, prescindendo dalla volontà dei contraenti, non gli attribuisce per ciò solo la veste di parte del negozio. Né, in caso di accoglimento della domanda, costui potrebbe impedirne gli effetti, poiché la pronuncia sarebbe destinata a travolgere l'atto nella sua interezza, e non solo per la porzione spettante in proprietà all'effettivo contraente, unico intestatario del bene, e parte in giudizio
Cass. Civ.Sezione I, sentenza 15 maggio 2009 n. 11309 - Pres. Vitrone; Rel. Nappi; Pm (conf.) Apice; Ric. Fallimento della Modus Arredamenti di Frassanito C. & C. Sas Controric. Frassanito e altri
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa – imprenditori – esenzione dal fallimento – condizioni – onere della prova - distribuzione
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, che vanno desunti comunque, almeno dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al cui deposito il debitore è tenuto a norma dell'articolo 15, comma 4, della legge fallimentare, ai fini appunto della decisione sulla richiesta di fallimento. L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. (M.Fin.)
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa – regime vigente – apertura di ufficio della procedura fallimentare – esclusione - conseguenza – accertamento ex art 1 L.F. delle condizioni per la dichiarazione di fallimento – momento determinante
In forza dell'articolo 5 della legge fallimentare nella sua formulazione più recente il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Deve concludersi, pertanto, che non essendo più possibile un'apertura di ufficio della procedura concorsuale, il fallimento non può essere dichiarato, se il soggetto legittimato a richiederlo desista dalla richiesta inizialmente proposta, perché deve essere attuale l'iniziativa di una parte. Deve, pertanto, essere letto in questa prospettiva l'articolo 1 della legge fallimentare laddove fa riferimento alla data di deposito dell'istanza di fallimento per individuare i tre esercizi precedenti, rilevanti ai fini dell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione del fallimento. La data di riferimento, quindi, non può che essere quella di deposito della istanza di fallimento che legittima il tribunale alla decisione: la prima istanza, se si tratta di istanze plurime, ma comunque un'istanza ancora attuale. (M.Fin.)