Newsletter 24
Notiziario on line – news letter n.24
Cass. Civ. Sezione III, sentenza 13 maggio 2009 n. 11051 - Pres. Varrone; Rel. Vivaldi; Pm (conf.) Pivetti; Ric. Immobiliare falco di Franco Olivieri e C. Sas; Controric. Banca agricola mantovana Spa Vendita in genere – di un bene immobile da parte del debitore – azione revocatoria ordinaria – ammissibilità - limiti L'adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del Cc assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc trovando tale esenzione la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'articolo 1209 del Cc. L'esclusione trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore. In tale ipotesi, infatti, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro.
Cass. Civ. Sezione III, sentenza 27 marzo 2009 n. 7533 - Pres. Preden; Rel. Uccella; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Coop. A.V. Scarl; Controric. e ric. inc. Aurora Assicurazioni Spa Vettore – attività – scelta dei tempi, delle modalità e dell’itinerario del trasporto – discrezionalità – limiti – parcheggio a carico, in ora notturna in zona non custodita – colpa grave – configurabilità . Il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto, è comunque tenuto a compiere tali scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita od avaria del carico. Deriva da quanto precede, pertanto, che la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna in una zona incustodita non è una scelta insindacabile ma è gravemente colposa. I rischi di furto e rapina, infatti, sono rischi tipici della attività di autotrasporto con i quali le imprese del settore sono tenute in particolare modo a premunirsi. (M.Fin.)
Sezione III, sentenza 27 marzo 2009 n. 7533 - Pres. Preden; Rel. Uccella; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Coop. A.V. Scarl; Controric. e ric. inc. Aurora Assicurazioni Spa Vettore responsabilità – esclusione – caso fortuito – nozione – limiti – sottrazione della cosa trasportata con violenza o minaccia – esclusioen della responsabilità – condizioni - fattispecie In tema di trasporto la responsabilità del vettore si estende a tutte le attività accessorie, che costituiscono la necessaria e naturale integrazione dell'attività di trasporto della cosa da luogo a luogo, onde raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento. Tale responsabilità viene meno solo con la consegna al destinatario e con detta consegna viene meno, altresì, il dovere di conservazione e di custodia su di lui incombente. Fino alla consegna al destinatario, pertanto, persiste in capo al vettore l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto del destinatario di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o di avaria del carico. (M.Fin.)