Sei in: Articoli: NEWS : 2010:

Newsletter 21

Notiziario on line – news letter n.21


Tribunale di Forlì, sentenza 15 luglio 2008 n. 573 - Giudice Cortesi Risoluzione - Per inadempimento - Onere probatorio a carico di colui che agisce - Prova dell'esistenza, del contenuto del contratto e dell'altrui inadempimento - Assolvimento - Sussistenza. (Cc, articoli 1218 e 1453) Il contraente che agisce per taluno dei rimedi di cui all'articolo 1453 del Cc, una volta assolto l'onere probatorio in punto di esistenza e contenuto del contratto, è tenuto unicamente ad allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta all'altro contraente fornire la prova della propria incolpevolezza, necessaria a vincere la presunzione di cui all'articolo 1218 del codice civile.


Cass. Sezione I, sentenza 28 novembre 2008 n. 28445 - Pres. Proto; Rel. Salvato; Pm (conf.) Russo; Ric. Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa; Controric. Fallimento del Calzaturificio Dap Srl Azione revocatoria - Conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore - Prova presuntiva - Ammissibilità. (Rd 267/1942, articolo 67) La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore deve essere effettiva, non potenziale, e, tuttavia, può essere provata anche attraverso indizi, in modo indiretto, e cioè offerta mediante circostanze che, in base al criterio di normalità, assunto a parametro di valutazione, consente la prova presuntiva della scientia decoctionis. Trattandosi di offrire la prova di uno stato soggettivo, che non può essere data in via diretta, è imprescindibile fare riferimento, mediante lo strumento delle presunzioni, all'esistenza di segni esteriori dell'insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria avendo riguardo al parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza. Se da un lato, nello schema della presunzione non esiste un presunto dovere di conoscere, dall'altro, questo schema permette di valorizzare regole di esperienza storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti, consentendo di desumere la conoscenza in presenza di concreti collegamenti tra i sintomi di conoscenza dell'insolvenza e il terzo, quali, semplificativamente, la contiguità territoriale con il luogo in cui si manifestano detti sintomi, la occasionalità o la continuità dei rapporti, la loro importanza. (M.Pis.)