Newsletter 19
Notiziario on line – news letter n.19
ILLEGITTIMA LA CONTRAVVENZIONE CON AUTOVELOX AUTOMATICO NON VERIFICATO
In una ipotesi in cui l'automobilista eccepiva la nullità del verbale deducendo fra l'altro la inefficacia e inidoneità della apparecchiatura utilizzata in modo automatico, senza l’ausilio degli operatori, il Giudice di pace di Bari, con sentenza 27 febbraio – 2 marzo 2009, n. 1650, Giudice Salerno , accogliendo il ricorso, ha osservato che "perché possano considerarsi utili e concludenti fonti di prova i risultati di strumenti tarati solo dalla casa costruttrice al momento della loro realizzazione ed immissione sul mercato, è necessaria una verifica periodica della loro funzionalità e attendibilità, opportunamente certificata e documentata da enti a tanto autorizzati, perché possa così eliminarsi qualsiasi dubbio in ordine alla certezza della misurazione. Non è infatti da escludere che nell’arco degli anni durante i quali tali strumenti sono stati quasi quotidianamente utilizzati, gli stessi abbiano subito variazioni, dovute ad involontari urti o alle diverse temperature cui sono stati lungamente esposti, che non possono essere colmate dalla tolleranza di legge del 5%.
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile (Tribunale di Lodi n. 363/2000. Sicchè, ove lo strumento di misura utilizzato non risulti essere stato tarato con riferimento a campioni nazionali, né la taratura, eseguita dalla ditta costruttrice, risulti essere stata sottoposta a verifiche periodiche certificate, devesi conseguentemente ritenere non raggiunta la prova della fondatezza dell’accertamento della violazione contestata e per l’effetto l’atto impugnato va posto nel nulla".
LA RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER IL FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA Tizio acquista da Caio capi di abbigliamento che vengono trasportati da Sempronio da Hong Kong a Genova, dove sono affidati allo spedizioniere Tertio, il quale incarica il trasportatore Mevio di consegnarli a Tizio. L'autista di Mevio, giunto a destinazione a tarda ora, effettua la sosta notturna sulla strada statale in attesa dell'apertura del negozio di Tizio. Durante la notte ignoti malviventi trafugano la merce. La società di assicurazione corrisponde al proprietario l'indennizzo e, surrogandosi nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del fatto dannoso, chiede al Tribunale di dichiarare responsabile e, conseguentemente, condannare il trasportatore Mevio al pagamento. Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte di Appello conferma.
Rigettando il ricorso del trasportatore, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 17 dicembre 2008 - 27 marzo 2009, n. 7533, Presidente Preden, Relatore Uccella , ha precisato che "la responsabilità del vettore si estende a tutte le attività accessorie, che costituiscono la necessaria e naturale integrazione dell'attività di trasporto della cosa da luogo a luogo, onde raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento della obbligazione principale (v. Cass. n. 1288/81). Pertanto, fino alla consegna al destinatario persiste in capo al vettore l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto del destinatario di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o di avaria del carico" (Cass. n.3085/75; n.5700/99).
Ha aggiunto la Corte, che "il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo (Cass. n. 14397/99) atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi, anche provvedendo alla "sosta del veicolo in sede custodita, quand'anche ciò comporti un aggravio, comunque non eccezionale, del costo della prestazione" (cfr. Cass. n.17398/07).