Newsletter 17
Notiziario on line – news letter n.17
FALLIMENTO Azione revocatoria - Estinzione di un debito scaduto con una prestazione diversa - Trasferimento di un bene - Ammissibilità dell’azione - Sussiste. (Rd 267/1942, articolo 67) Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall’obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia , la ricorrenza di una datio in solutum , e il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell’articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento, e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l’indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita. (M.Pis.) n Sezione I, sentenza 18 febbraio 2009 n. 3905 - Pres. Plenteda; Rel. Fioretti; Pm (conf.) Russo; Ric. Tre S costruzioni Srl; Controric. G4 Srl in Liquidazione
FIDEIUSSIONE Contratto - Insorgere del vincolo - Condizioni – Proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore - Conseguenze. (Cc, articoli 1333, 1936 e 1937) L’obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (articolo 1936 del Cc), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (articolo 1333 del Cc). L’articolo 1937 del Cc, laddove prescrive che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa – inoltre - pur non imponendo la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, richiede che la volontà del fideiussore sia manifestata in modo inequivocabile. (M.Fin.) Cassazione Civile Sezione III, sentenza 2 aprile 2009 n. 8005 - Pres. Varrone; Rel. Ambrosio; Pm (conf.) Marinelli; Ric. Massenza fu Giuseppe impianti perforazione Srl; Controric. San Paolo Imi Spa
Risarcimento - Responsabilità relativa alla manutenzione di strade pubbliche statali - Insidia o trabocchetto - Rilevanza - Presupposti. (Cc, articoli 2043 e 2051) In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano ex articolo 2043 del Cc, sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell’ambito della prova da parte della pubblica amministrazione di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato. n Sezione III, sentenza 20 febbraio 2009 n. 4234 - Pres. Preden; Rel. Spirito; Pm (diff.) Ceniccola; Ric. Crisci; Controric. Zurigo assicurazioni Spa
NOTA Con una giurisprudenza recente, ormai costante (Cassazione 5445/2006 e 8847/2007), la Cassazione ha affermato che, quando sia accertato il pericolo stradale non segnalato dall’amministrazione proprietaria, come ad esempio, l’esistenza di un tombino che fuoriesce dal manto stradale, tale da provocare l’urto con le parti inferiori delle autovetture che fossero transitate su di esso, il giudice, nel verificare la responsabilità nel produrre l’evento dannoso, non deve limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve accertare l’eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia avuto la condotta omissiva colposa della pubblica amministrazione nella produzione del sinistro, in particolare in relazione al dovere di quest’ultima di adottare tutte le misure idonee a evitare che il bene demaniale presentasse per l’utente una situazione di pericolo e gli arrecasse danno. (M.Pis.)