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Newsletter 15

Notiziario on line – news letter n.15


Cassazione sezione III, sentenza 13 febbraio 2009 n. 3525 - Pres. Vittoria; Rel. D'Amico; Pm (conf.) Schiavon; Ric. Inzaina; Controric. e ric. inc. Riomaggiore Giorgio Perrone compagni & C. Sas ESTENSIONE – OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI – ART 1938 C.C. – RIFERIBILITA’ AI SOLI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 LN. 154/92 - ESCLUSIONE Deve escludersi che l'articolo 1938 del Cc, come modificato dall'articolo 10 della legge n. 154 del 1992, sia applicabile solo ai soggetti di cui all'articolo 1 della medesima legge (secondo cui, in particolare «le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del consiglio n. 89/646/Cee del 15 dicembre 1989»). Sia il tenore letterale dell'articolo 1938, sia considerazioni di carattere sistematico, sia, infine la sua stessa ratio non consentono - infatti - di ritenere fondata una tale lettura della disposizione. Al chiaro dato testuale (che non lascia spazio alla configurazione di limiti soggettivi) si affianca inoltre quello sistematico: l'articolo 161 del decreto legislativo n. 385 del 1993 ha abrogato la legge n. 154 del 1992, compreso l'articolo 1, ma ha fatto salvo l'articolo 10 che ha modificato l'articolo 1938. (M.Fin.)


Sezione III, sentenza 13 febbraio 2009 n. 3525 - Pres. Vittoria; Rel. D'Amico; Pm (conf.) Schiavon; Ric. Inzaina; Controric. e ric. inc. Riomaggiore Giorgio Perrone compagni & C. Sas FIDEIUSSORE – RINUNCIA A ECCEPIRE L’INVALIDITA’ DELLA OBBLIGAZIONE PRINCPALE – VALIDITA’ È valida la clausola con la quale il fideiussore rinunci a eccepire l'invalidità della obbligazione principale. La disposizione dell'articolo 1945 del Cc - la quale non tutela un interesse di ordine pubblico ma un interesse di natura privata - infatti, può essere derogata dalle parti nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale. (M.Fin.)


Sezione III, sentenza 13 febbraio 2009 n. 3525 - Pres. Vittoria; Rel. D'Amico; Pm (conf.) Schiavon; Ric. Inzaina; Controric. e ric. inc. Riomaggiore Giorgio Perrone compagni & C. Sas CONTRATTO – SOTTOSCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL FIDEIUSSORE – NULLITA’ - IRRILEVANZA Il negozio di fideiussione può avere carattere unilaterale. Lo stesso, pertanto, è valido ed efficace nonostante rechi la sottoscrizione unicamente del fideiussore e non anche del creditore. (M.Fin.)


Sezione III, sentenza 13 febbraio 2009 n. 3525 - Pres. Vittoria; Rel. D'Amico; Pm (conf.) Schiavon; Ric. Inzaina; Controric. e ric. inc. Riomaggiore Giorgio Perrone compagni & C. Sas FIDEIUSSIONE OMNIBUS – NULLITA’ – PER MANCATA DETERMINAZIONE DEL MASSIMO GARANTITO – INDICI DI DETERMINABILITA’ DELL’IMPEGNO ASSUNTO DAL FIDEIUSSORE – RILEVANZA - FATTISPECIE Non sussiste nullità della fideiussione perché prestata per un importo di cui non è indicato il massimo garantito, qualora all'interno della lex contractus esistano una serie di indici certi e non opinabili mediante i quali è possibile precisare esattamente la prestazione dedotta in obbligazione, sì che qualora il terzo promittente si impegna nei confronti del creditore può rendersi conto dell'importo complessivo dell'esposizione debitoria. (Nella specie, in applicazione del principio in questione, è stata esclusa la nullità della fideiussione, prestata per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal debitore principale, perché detti canoni erano predeterminati e l'oggetto del contratto di garanzia era, di conseguenza, determinabile per relationem con riferimento al negozio principale). (M.Fin.)