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Newsletter 14

Notiziario on line – news letter n.14


Cass. Sezione I, sentenza 23 gennaio 2009 n. 1742 - Pres. Plenteda; Rel. Nappi; Pm (conf.) Russo; Ric. Banca nazionale del lavoro; Controric. Fallimento Masotti diffusione Srl La banca, quando accetta la delegazione di pagamento conferitale da un terzo con un bonifico, si obbliga all'esecuzione nei confronti del solo delegante, non assumendo alcuna autonoma obbligazione nei confronti del correntista beneficiario. Il successivo accreditamento del bonifico sul conto corrente del beneficiario avviene invece in ragione di un distinto mandato generico a gestire il servizio cassa, conferito dal correntista alla banca, e prescinde dalla natura e dall'origine della provvista. Sicché neppure da questo mandato deriva un'autonoma e specifica obbligazione della banca nei confronti del suo cliente per ciascuna rimessa, perché, secondo quanto prevedono gli articoli 1823, comma 1, e 1852 del Cc, il contratto di conto corrente obbliga le parti solo all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse.


Cass. Sezione III, sentenza 13 gennaio 2009 n.463 - Pres. e rel. Vittoria; Pm (conf.) Salvi; Ric. Ruga; Controric. Banca Carige Spa Il conflitto tra il diritto del coniuge superstite a continuare a godere della casa destinata ad abitazione della famiglia e il diritto dei creditori dell'originario debitore a soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene si deve considerare risolto dalla legge a favore del coniuge superstite e del resto, poiché assicura solo la continuazione del godimento della casa già adibita a residenza familiare, non è incompatibile con il trasferimento della proprietà a chi acquista nel processo esecutivo il relativo diritto. (M.Pis.)


Tribunale di Cassino, sentenza 16 febbraio 2009 n. 167 - Giudice Petteruti Obbligazioni pecuniarie e debito valore – prova maggior danno – ricorso al credito bancario Il requisito di cui all'articolo 1224 del Cc, relativo alla prova circa il maggior danno subito a causa del mancato adempimento dell'altrui obbligazione pecuniaria, si ritiene soddisfatto allorquando il creditore, sulla base delle proprie propensioni economiche e considerata l'appartenenza a una categoria economica particolare quale, ad esempio, quella degli imprenditori commerciali, deduca in concreto che la mancata disponibilità del credito abbia determinato la necessità di reperire altrove le risorse economiche necessarie per la prosecuzione della propria attività.


Tribunale di Monza, sentenza 12 gennaio 2009 n. 91 - Giudice D'Aietti DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA - PROPOSIZIONE CONTESTUALE DELL’AZIONE DI GARANZIA E DI QUELLA VOLTA A OTTENERE RIMBORSO DI QUANTO SPESO PER LA RIPARAZIONE – INAMMISBILITA’ - SUSSISTENZA In materia di contratto d'opera e di appalto in caso di difformità o vizi dell'opera, il committente può chiedere che questi siano eliminati a spese del prestatore d'opera oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, tale forma di garanzia si configura come un'esplicazione particolare della più comune responsabilità per inadempimento ed è inconciliabile con la contestuale richiesta di rimborso di quanto dal committente pagato per il rifacimento dei lavori che si siano resi necessari proprio al fine di eliminare i gravi vizi riscontrati.