Newsletter 11
Notiziario on line – news letter n.11
Tribunale di Benevento, sentenza 21 agosto 2008 n. 1394 - Giudice Cusani Società controllante e controllata - Estensione della responsabilità dell'una verso l'altra (e viceversa) - Esclusione. (Cc, articoli 1218, 2043, 2497, 2325 e 2331) Deve essere esclusa la possibilità di estendere la responsabilità contrattuale verso terzi tra società controllante e società controllata (e viceversa) in virtù del rapporto di direzione e coordinamento che lega dette società, atteso che le stesse, al di là dei limitati casi e presupposti di responsabilità previsti tassativamente dall'articolo 2497 del Cc, rimangono due distinti e separati centri di imputazione giuridica, come si desume chiaramente per le società per azioni dagli articoli 2325 e 2331 del codice civile.
Tribunale di Milano, sezione X, sentenza 18 ottobre 2008 n. 12236 - Giudice Catalano Appalto per lo smaltimento dei rifiuti - Obbligo per l'appaltatore di verificare la natura e la specie dei prodotti consegnati - Sussistenza. (Cc, articoli 1218 e 2043) L'attività di smaltimento dei rifiuti implica per l'impresa esercente l'adozione di un grado di prudenza particolarmente elevato e perciò implicante l'adozione di adeguate cautele, ivi compresa quella di controllare la natura e la pericolosità dei prodotti che le vengono consegnati per lo smaltimento; nel contratto d'appalto avente a oggetto siffatto tipo di attività, costituisce pertanto grave inadempimento il comportamento dell'impresa smaltitrice la quale ometta di verificare il contenuto degli imballaggi che le vengono consegnati. (Nella fattispecie in esame il giudicante ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell'impresa appaltatrice la quale, nell'ambito di un contratto di appalto avente a oggetto lo smaltimento dei rifiuti di una nota azienda di cosmetici, aveva lasciato che degli imballaggi chiusi - contenenti bombolette spray - venissero triturati e convogliati nel container, innescando così un'esplosione che aveva cagionato la morte di uno degli operatori).
Cassazione Sezione I, sentenza 17 settembre 2008 n. 23783 - Pres. Losavio; Rel. Salvago; Pm (diff.) Uccella; Ric. Consorzio per impiantistica e servizi aerospaziali; Controric. e ric. inc. Centro italiano ricerche aerospaziali Scpa E secuzione dell'opera - Contabilizzazione corrispettivi - Pretesa di maggiori compensi - Riserva - Onere dell'appaltatore - Contenuto - Inosservanza - Decadenza. (Rd 25 maggio 1895 n. 350, articoli 16, 54 e 64; Dpr 16 luglio 1962 n. 1063, articolo 26) Dal combinato disposto degli articoli 16, 54 e 63 del regio decreto n. 350 del 1895 e 26 del Dpr n. 1063 del 1962 si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dalla amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti contabili, a esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei a individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma e a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Tale procedimento si articola in fasi successive, formali e vincolate e si svolge attraverso una serie di registrazioni alla cui formazione l'appaltatore ha l'onere, di volta in volta, di partecipare. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva non la riproduca ed espliciti nei termini e nei documenti previsti dalla menzionata normativa decade dalle relative domande, così come nella medesima preclusione incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che a essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale. Tale omissione, infatti, viene considerata dal legislatore come incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza. Ciascuna di dette iscrizioni, quindi, costituisce un atto a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, nel senso che la stessa deve essere necessariamente contenuta nel documento e nel contesto previsto dalla legge, senza possibilità di equipollenti, quali diffide, pur tempestive e atti di costituzione in mora, essendo rilevante al fine indicato esclusivamente il rituale compimento dell'atto come richiesto dalla norma. (M.Fin.)