Newsletter 10
Notiziario on line – news letter n.10
Senza un addebito di colpa all'imprenditore inutile sondare la condotta del dipendente Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 21-31 ottobre 2008 n. 40821 LA MASSIMA Lavoro - Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Tendenziale irrilevanza - Previo accertamento della colpa del datore di lavoro - Imprescindibilità. (Dpr 27 aprile 1955 n. 547, articoli 4 e seguenti; Cc, articolo 2087; Dpr 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18; Cp, articolo 41) In tema di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, salvo che ci si trovi in presenza di comportamenti abnormi, come tali eccezionali e imprevedibili (articolo 41, comma 2, del Cp), deve comunque tenere conto dell'altro principio secondo cui, per poter formalizzare il giudizio di responsabilità, occorre in ogni caso accertare la respionsabilità relatiav del datore.
Tribunale di Modena, sentenza 6 maggio 2008 n. 688 - Pres. Cigarini Vendita di immobili - Simulazione - Prova - Circostanze utili ai fini della valutazione dell'esistenza di un accordo simulatorio - Individuazione. (Cc, articolo 1414) La sussistenza di stretti rapporti di parentela tra i soci dell'impresa venditrice e i soci di quella acquirente, nonché l'estraneità della destinazione degli immobili oggetto della compravendita all'oggetto sociale e all'attività effettivamente svolta dalla società acquirente e, infine, la mancanza di prova circa il pagamento del prezzo, costituiscono tutte circostanze utili (ossia indizi gravi precisi e concordanti) ai fini della valutazione circa la conclusione di un accordo simulatorio relativo, appunto, alla compravendita.
Tribunale di Benevento, sentenza 29 agosto 2008 n. 1432 - Giudice Cusani Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Azione di ripetizione - Prescrizione decennale - Sussistenza. (Cc, articoli 1283, 1422, 2946, 2948, n. 4, e 2935) Mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità delle clausole del contratto di conto corrente è imprescrittibile ai sensi dell'articolo 1422 del Cc, quella proposta per la ripetizione delle somme trattenute illegittimamente è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile e non a quella quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4, dello stesso codice che attiene al pagamento degli interessi dovuti e non percepiti e non alla restituzione di quelli già percepiti e non dovuti. Il termine del periodo prescrizionale decennale inizia a decorrere non dalla data di ciascun addebito sul conto corrente bancario ma dalla chiusura definitiva del rapporto.