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Newsletter 7

Notiziario on line – news letter n.7


Sezione I, sentenza 18 settembre 2008 n. 23807 - Pres. Carnevale; Rel. Panzani; Pm (conf.) Destro; Ric. Capoferri e altro; Controric. Banca antoniana veneta coop. a rl Contratti, operazioni e servizi bancari - Conto corrente - Estratto conto - Omessa contestazione - Approvazione - Efficacia anche nei confronti del fideiussore - Contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori - Specificità - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 1832, 1857, 1944 e 1945) Ai sensi dell'articolo 1832 del Cc richiamato in tema di conto corrente bancario dell'articolo 1857 del Cc, la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito ne comporta l'approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore. Ancorché la mancata tempestiva contestazione da parte del correntista nel termine di cui all'articolo 1832 del Cc renda inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non precluda pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori che da questi derivino, una tale contestazione deve essere specifica e non può riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente. (Nella specie il giudice a quo aveva accolto la domanda proposta contro il fideiussore dell'istituto di credito, dopo aver accertato, da un lato, che gli estratti conto non erano stati tempestivamente contestati dal debitore principale, dall'altro che il fideiussore aveva contestato l'effettiva sussistenza dei crediti cui si riferivano le poste risultanti dagli estratti conto in termini generici, non riferendosi a specifiche operazioni ma a tutte le operazioni effettuate dal debitore principale per l'intero arco di durata del rapporto, ben otto anni. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha rigettato il ricorso del fideiussore). (M.Fin.)


Corte d'appello di Roma, sezione II, sentenza 19 giugno 2008 n. 2606 - Pres. Modugno Determinazione del corrispettivo - Calcolo dell'Iva - Assenza di specificazione - Esercizio di impresa e pregressa emissione di fatture - Irrilevanza. (Dpr 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 18, comma 2) Ai fini della determinazione del corrispettivo di appalto, nel caso in cui nel contratto non sia specificato se il prezzo è o meno comprensivo di Iva, non ha nessuna rilevanza né il fatto che la società appaltante sia nell'esercizio di impresa, né il fatto che fossero state emesse in precedenza delle fatture cosicché il prezzo indicato deve ritenersi al netto dell'Iva. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Dpr 633/1972, infatti per le operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l'emissione di fattura (come nel caso di specie) il prezzo deve essere inteso - sempre e comunque - come comprensivo di Iva anche se non è specificato (fermo il divieto di patti contrari) e, quindi, non ha rilevanza la pregressa emissione di fatture, perché nel caso specifico non era richiesta, né l'esercizio di impresa, perché ciò determina solo l'obbligo per la società di versare l'Iva ma non ha rilevanza alcuna per il calcolo del prezzo