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Notiziario on line – news letter n.4


Tribunale di Torino, sezione 4, sentenza 8 maggio 2008 n. 3469 - Giudice Ciccarelli Danni cagionati a fondi contigui - Risarcimento danni - Condotta colposa del proprietario - Responsabilità civile - Prova. (Cc, articolo 2043) Il proprietario di un fondo che abbia concesso in appalto l'esecuzione di lavori di scavo a una ditta appaltante, risponde dei danni che questa abbia arrecato ai fondi dei terzi confinanti, prescindendo dall'esperibilità dell'azione di rivalsa nei confronti dall'appaltante medesimo. Tuttavia, detta responsabilità, non avendo natura oggettiva, trova il suo presupposto logico-giuridico nella previsione dell'articolo 2043 del Cc, in virtù del quale, perché possa affermarsi la responsabilità del proprietario del fondo, occorre provarne la condotta colposa. Quest'ultima andrà individuata con riferimento alle circostanze e alle condizioni in base alle quali il proprietario abbia scelto l'impresa appaltante, abbia indicato le opere da eseguire e abbia vigilato sulla puntuale esecuzione delle stesse. Laddove però, non sia possibile provarne la condotta colposa, lo stesso non sarà passibile di alcuna condanna al risarcimento dei danni sofferti da terzi in forza del solo titolo di proprietà.


Cass. Sezione I, sentenza 1° luglio 2008 n. 17955 - Pres. Proto; Rel. Panzani; Pm (conf.) Sorrentino; Ric. Banca Monte dei Paschi di Siena; Controric. Fallimento di Ferro G. Azione revocatoria - Istituto di credito - Anticipazione su fatture - Disciplina - Bonifico del terzo - Carattere solutorio. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67) Nel caso di operazioni di anticipazione su fatture effettuate dalla banca, questa ultima concede credito al cliente nel momento in cui questi le conferisce mandato all'incasso delle fatture, anticipazioni che sono destinate a essere ripianate tramite i versamenti effettuati dal terzo a fronte delle fatture (cosiddette operazioni auto liquidanti). L'anticipazione viene iscritta in dare nel conto degli anticipi e contestualmente in avere nel conto corrente ordinario, ove viene a integrare la provvista messa a disposizione del cliente, che può avvalersene nel modo ritenuto più congruo, eventualmente utilizzandola per ricreare la disponibilità ai fini dell'apertura di credito concessa sul conto corrente o, se il conto ordinario presenta un saldo passivo scoperto, per ripianare il debito nei confronti della banca. Nel momento in cui il terzo effettua il bonifico la somma viene iscritta in avere nel conto anticipi che, quindi, a questo punto dovrebbe segnare un saldo zero e per l'eventuale eccedenza viene accreditata in avere nel conto corrente ordinario. È evidente, pertanto, che il bonifico del terzo ha carattere solutorio perché va a saldare il debito del correntista derivante dall'anticipazione su fatture, a nulla rilevando che la provvista creata con l'anticipazione sia affluita sul conto corrente ordinario, perché quella è la provvista derivante dall'anticipazione di cui il correntista poteva usufruire come meglio riteneva, a fronte del finanziamento.


Cass. Sezione I, sentenza 1° luglio 2008 n. 17954 - Pres. Proto; Rel. Panzani; Pm (diff.) Sorrentino; Ric. Coopercredito Spa; Controric. Fallimento Pulicoop Scarl Crediti - Compensazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. (Cc, articoli 1241 e 1243; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 56) Nel fallimento non si fa luogo a compensazione, tra crediti e debiti, qualora il credito vantato dal terzo sia sorto anteriormente al fallimento, mentre il credito vantato dalla massa sia successivo all'apertura del fallimento, perché difetta in tale ipotesi la reciprocità delle obbligazioni. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha ritenuto che operasse la compensazione perché entrambe le obbligazioni erano sorte in favore e contro la massa dei creditori).