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Notiziario on line – news letter n.3


Cass. Civ. Sezione III, sentenza 18 settembre 2008 n. 23856 - Pres. Varrone; Rel. Vivaldi; Pm (diff.) Salvi; Ric. Pars Spa; Controric. Esar edilizia siciliana abitazioni residenziali Capacità processuale - Trasformazione in corso di causa di una ditta individuale in società di capitali - Disciplina delle trasformazione di società - Inapplicabilità - Conseguenze - Trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi - Impugnazione da parte della società della sentenza pronunciata contro la ditta individuale - Condizioni. (Cc, articoli 2558 e 2560; Cpc, articoli 75 e 111) Il fenomeno della trasformazione in corso di causa della ditta individuale in società di capitali non è riconducibile alla trasformazione di società, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito societario. Il fenomeno concreta, invece, un'ipotesi di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto, da un imprenditore individuale a una impresa collettiva, atteso che l'estinzione della ditta individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso. Deriva da quanto precede, pertanto, che la detta trasformazione, potendo dare luogo a successione a titolo particolare nel diritto controverso, conferisce alla società la legittimazione a impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell'impresa individuale, a condizione che la situazione sostanziale, da cui deriva la legittimazione processuale, sia allegata e, occorrendo, dimostrata. Ciò a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, atteso la legittimità della costituzione del rapporto processuale questione di ordine pubblico del processo.


Cass. Civ. Sezione I, sentenza 1° luglio 2008 n. 17954 - Pres. Proto; Rel. Panzani; Pm (diff.) Sorrentino; Ric. Coopercredito Spa; Controric. Fallimento Pulicoop Scarl Intervento in causa di terzi - Chiamata del terzo - Indicato come vero legittimato - Estensione automatica della domanda al terzo - Sussiste. Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.