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NESSUN RIMBORSO IVA DAL SOCCOMBENTE, SE PORTATA IN DETRAZIONE DALLA PARTE VITTORIOSA
Confermando l'affermazione del giudice di merito che il rimborso dell'IVA deve intendersi assistita dalla clausola "se e in quanto dovuta", la S.C. di Cassazione, Sezione seconda, con sentenza 22 dicembre 2008 - 27 aprile 2009, n. 9904, Presidente Colarusso, Relatore Petitti , ha ribadito che "il principio per cui tra le spese processuali che il soccombente deve al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione tale somma, assumendo rilievo siffatta deducibilità solo in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA ..deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva" (Cass., n. 6974 del 2007; Cass., n. 9730 del 2000; Cass., n. 2387 del 1998; Cass., n. 74 del 2001).
Secondo la Corte "l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'IVA al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario ma nell'art. 91 cod. proc. civ., che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore che, per essere liquidate, devono essere documentate nella loro effettività. Ne consegue che se la parte vittoriosa ha portato in detrazione l'IVA (versata in via di rivalsa al suo difensore) non vi è spesa, sicché il soccombente, prima di pagare, potrà pretendere dalla parte vittoriosa la dimostrazione che l'IVA non è stata portata in detrazione o a credito e, se lo è stata, rifiutarsi di versare il pari importo. In ogni caso, ciò potrà avvenire solo in sede di esecuzione.
LEGITTIMA LA SANZIONE SE NON SI RISPONDE ALL'INVITO DI COMUNICARE IL CONDUCENTE
Cassando la sentenza del Giudice di Pace e rigettando l'opposizione proposta avverso la sanzione pecuniaria comminata ex art. 180, ottavo comma del Codice della Strada, per omessa ottemperanza all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda, con sentenza 8 gennaio - 24 aprile 2009, n. 9847, Presidente Settimj, Relatore Parziale ha ribadito che "In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente".