Newsletter 38
Notiziario on line – news letter n.38
IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE
Con sentenza 18 dicembre 2008-11 febbraio 2009, n. 3354, Presidente Vittoria, Relatore Fico, Cassazione, Sezione terza , ha osservato che "lo spedizioniere non risponde dell'avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l'esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto. Lo spedizioniere, infatti, esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto, mentre è il vettore, a cui carico è l'organizzazione dei mezzi necessari all'adempimento dell'obbligazione, insieme al rischio della gestione, ad assumere su di sé il rischio dell'esecuzione del trasporto.
Tuttavia, lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell'incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell'esecuzione del mandato, non adempie l'obbligazione assunta verso il mandante, benché, non essendo il mandato basato necessariamente sull'intuitus personae, non gli sia vietato di avvalersi dell'opera di un sostituto, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell'operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio dell'inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l'esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione (Cass. n. 2052/58, 2537/63, 3762/76, 5286/80, 1489/89, 5568/91).
DOPO LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO INAMMISSIBILE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
Rigettando il ricorso per sequestro conservativo, il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con provvedimento 28 gennaio 2009, Giudice Mastrorilli , ha affermato che "in virtù del disposto dell’art. 168 L.F., dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, i creditori "non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, ivi comprese quelle espropriative e quelle cautelari, come il sequestro conservativo, rimanendo, invece, non precluse soltanto le azioni ordinarie di cognizione, di accertamento, di condanna e di risoluzione” (Cassazione civile , sez. II, 21 luglio 1994, n. 6809). Infatti, sebbene l’art. 168 cit. si riferisca espressamente solo alle azioni esecutive, non si può ignorare che il sequestro conservativo è per sua natura preordinato alla conversione in pignoramento, che, nella specie, non potrebbe essere ottenuta, con l’ulteriore conseguenza che l’eventuale autorizzazione del sequestro rappresenterebbe, in ogni caso, un provvedimento inutiliter dato (v. anche Cass. n. 1050/1989).