Newsletter 37
Notiziario on line – news letter n.37
L'ERRATA INDICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO NEL PRECETTO E GLI ATTI SUCCESSIVI
Con sentenza 18 dicembre 2008 - 17 marzo 2009, n. 6426, Presidente e Relatore Vittoria, la S.C. di Cassazione, Sezione terza , ha chiarito che "se il creditore procedente, munito di titolo esecutivo per il credito fatto valere contro il debitore, identifica il titolo in modo erroneo nel precetto e ripete l'errore nell'atto di pignoramento, la nullità del precetto, che deriva dalla violazione dell'art. 480, comma 2, cod. proc. civ., e quella dell'atto di pignoramento immobiliare, debbono essere opposte nel termine di decadenza stabilito dall'art. 617 cod. proc. civ. ed il termine decorre dalla notificazione di quegli atti, non trattandosi di una nullità che, in mancanza di opposizione, è rilevabile di ufficio dal giudice dell'esecuzione.
Quella nullità di ordine formale, infatti, non incide sulla esistenza del diritto a procedere ad esecuzione e non toglie che la serie degli atti che conduce al trasferimento del bene pignorato e perciò alla sua espropriazione, sia posta in essere per la soddisfazione del credito indicato nel precetto, assistito da un effettivo titolo esecutivo. Sicché, per concludere sul punto, la nullità non è di quelle che possono essere qualificate come insanabili e tali da poter essere fatte valere al di fuori del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.
DANNO AL TERZO PER COLPA DI ENTRAMBI I CONDUCENTI In un fattispecie in cui il terzo danneggiato da sinistro stradale aveva richiesto il risarcimento dei danni ad entrambi i conducenti, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 17 dicembre 2008-20 febbraio 2009, n. 4235, Presidente Preden, Relatore Spirito , ha enunciato il principio in virtù del quale "nel caso in cui sia stata proposta domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti ed il giudice ritenga uno solo di questi esclusivo responsabile dell'evento dannoso e contro di cui pronunci condanna all'integrale risarcimento, il danneggiato, per ottenere in appello anche la condanna di colui che il primo giudice aveva ritenuto esente da responsabilità (e al quale, invece, il giudice del gravame ha attribuito, a seguito di altrui appello, la corresponsabilità dell'evento), ha l'onere, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di riproporre in appello la domanda anche nei confronti di questo, altrimenti quella sua originaria si intende rinunciata ed il giudice d'appello correttamente pronunzia condanna di parziale risarcimento solo nei confronti di colui che era stato in primo grado condannato a risarcire il danno per intero".
LE SPESE DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA Invocando l'art. 21 DPR n. 633/1973 secondo cui "Le spese d'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto d'addebito a qualsiasi titolo", un utente chiede il rimborso delle spese di spedizione delle fatture a lui addebitate dalla Telecom. Il Giudice di pace condanna la Telecom al rimborso. Il Tribunale conferma. La S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 19 novembre 2008 - 13 febbraio 2009, n. 3532, Presidente Vittoria, Relatore Frasca , dopo aver osservato che "fra le spese di "emissione" della fattura non si possono comprendere quelle di "spedizione", in quanto emettere una fattura non vuol dire spedirla, essendo la spedizione un'attività che segue e si aggiunge alla emissione" ha annullato la sentenza, rilevando che "poichè, in rapporto all'art. 1182 cod. civ., l’obbligazione di pagamento del costo del servizio telefonico va adempiuta al domicilio del creditore, se le parti concordano che il pagamento possa essere fatto dall'utente dietro ricevimento della fattura che, a spese dell'utente e mediante spedizione per posta, gli è inviata dal gestore, questa spesa, che per contratto deve essere sopportata dall'utente, è "anticipata dal gestore" e così rientra tra quelle cui si applica l'art. 15 n. 3 della legge iva, che esclude dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle "anticipazioni" fatte in nome e per conto della controparte, se regolarmente documentate!.