Newsletter 36
Notiziario on line – news letter n.36
IL SEMPLICE RITARDO NEL PAGAMENTO NON GIUSTIFICA LA SEGNALAZIONE ALL'ARCHIVIO CENTRALE RISCHI Accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal titolare di una ditta commerciale e ordinando alla Banca di procedere alla immediata cancellazione della iscrizione e/o segnalazione del nominativo nell'Archivio "Centrale Rischi" della Banca d'Italia, il Tribunale di Trapani, Sezione civile, con ordinanza 20 gennaio 2009, n. 36, Giudice De Maria , ha evidenziato che "la condivisa prassi interpretativa seguita dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Napoli 18/3/2005 in Dir. e giust., 2005, 18, 29; Trib. Patti 17/9/2004) aggancia il presupposto giuridico legittimante l'invio della segnalazione alla sussistenza di un effettivo rischio di insolvenza, desumibile da circostanze oggettive e non riconducibile ed un semplice inadempimento relativo ad un singolo rapporto".
Premesso che "l'invio della segnalazione configura un fattore di pregiudizio non suscettibile di una riparazione economica per il cliente, che si vede esposto alle misure cautelative conseguenzialmente adottate dall'intero sistema del credito con grave danno per la propria reputazione commerciale", il Tribunale ha precisato che "secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia (v. circolare 11/2/1991 n.139 aggiornata il 22/6/2004) le posizioni debitorie definite "a sofferenza" e come tali giustificanti l'attivazione dell'allarme interbancario sono quelle esposizioni per cassa riguardanti soggetti versanti in stato di insolvenza, quantunque non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda", con l'avvertenza che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito (Cap. II, Sez. II, par. 1.5)".
NOZIONE DI "ABITAZIONE PRINCIPALE" Sulla nozione di abitazione principale si sofferma la Comm. Tributaria Prov.le di Bari, sez. 16a che, con sentenza 27 novembre 2008 – 16 gennaio 2009, n. 9, Giudice Colagrande , ha confermato il principio secondo cui "il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente limitato a una sola unità come identificata catastalmente, ma è dato dall'uso specifico dell'immobile nel suo complesso. Il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo per l'applicazione delle agevolazioni fiscali assumendo rilievo l'effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato".
La Commissione rammenta che, per un caso analogo, in tema di ICI, con sentenza 29.10.2008, n. 25902 la Corte di Cassazione ha chiarito che "il contemporaneo utilizzo di due unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se ubicate su piani differenti, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per la “prima casa”, a condizione che per entrambe sussista l'utilizzo come dimora abituale del contribuente".
Principio che la Commissione considera "di importanza rilevante, se si considera che l'agevolazione concessa dal legislatore può coinvolgere più tributi quali l'Irpef, l'ICI, il registro e l'IVA: quegli stessi tributi che possono essere interessati alla condizione riservata all'acquisto, alla vendita e al mantenimento degli immobili prima casa".