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Newsletter 35

Notiziario on line – news letter n.35


LA CONVERSIONE DEL CONCORDATO IN FALLIMENTO
Nel caso in cui il concordato preventivo si converte in fallimento: quale compenso al commissario ed al curatore
Annullando il provvedimento del tribunale, la S.C. di Cassazione, Sezione prima, con sentenza 25 novembre 2008 - 18 febbraio 2009, n. 3901, Presidente Carnevale, Relatore Plenteda , ha affermato che "alla stregua dell'art. 5 D.M. 28 luglio 1992 n. 570, la conversione del concordato in fallimento 'non comporta il nascere di una nuova procedura concorsuale', posto che la legge assegna al commissario un compenso distinto ed autonomo rispetto a quello che viene corrisposto al curatore del fallimento sopravvenuto (Cass. 3156/2006), diversi essendo, ai fini delle attività procedimentali, il concordato preventivo e il fallimento, tanto che le une si cumulano e non si sovrappongono sulle altre; diversi gli organi e diverse le funzioni delle due procedure, sebbene per determinate finalità, quali l'azione revocatoria fallimentare, la loro consecuzione giovi a retrodatare il periodo sospetto al tempo che ha preceduto la prima di esse. Peraltro il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con garanzia va determinato in base all'attivo inventariato e non a quello realizzato, come, invece, per il curatore (Cass. 3691/2000; 9149/1997).


FALLIMENTO: RAPPORTI BANCARI E COMPENSAZIONE Nel dichiarare l'inefficacia delle compensazioni parziali operate da una Banca sui conti correnti già intrattenuti dalla ditta poi fallita e nel condannare la Banca stessa alla restituzione delle corrispondenti somme in favore della curatela, il Tribunale di Bari, sezione quarta, con sentenza 8 gennaio – 26 gennaio2009, n. 198, Giudice Monteleone , ha precisato che "in relazione ai rapporti di conto corrente intercorrenti tra la banca ed il cliente, che proseguano dopo l'ammissione di questi alla procedura di concordato preventivo, i debiti della banca, che insorgano nel corso di detta procedura, non sono compensabili con i crediti anteriori, né ai sensi dell'art. 56 l.fall., né tantomeno ai sensi dell'art. 1853 c.c., difettando il requisito dell'esigibilità al momento dell'instaurazione della procedura medesima.
Inoltre il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma oggetto di pagamento effettuato dal fallito, sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che detto debito non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, perché la compensazione è consentita solo tra i debiti ed i crediti verso il fallito medesimo.


TELELASER: NON E’ NECESSARIA LA PROVA DOCUMENTALE DELL'INFRAZIONE ESSENDO A CIO’ SUFFICIENTE IL VERBALE La giurisprudenza torna ancora una volta ad occuparsi degli strumenti di misurazione della velocità, manifestando un opinabile orientamento volto a restringere sempre più gli ambiti di contestazione e a limitare le garanzie dei cittadini.
Con sentenza 11 dicembre 2008 - 9 febbraio 2009, n. 3240, Presidente e Relatore Settimj, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda , ha osservato che "l'interpretazione letterale e razionale dell'art. 4 DL 20.6.02 n. 168, come convertito con modificazioni dalla L. 1.8.02 n. 168, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, e sia accertata con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dell'infrazione e, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo (Cass. 10.1.08 n. 376)".
La Corte ha aggiunto che "Con riferimento all'apparecchiatura denominata “telelaser”, debitamente omologata, è ingiustificata la tesi intesa ad escludere che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell'art. 345 del regolamento d'esecuzione “in modo chiaro e accertabile” implichi la necessità che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell'individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display della velocità dello stesso".