Newsletter 33
Notiziario on line – news letter n.33
LA CARTELLA NULLA SE E' OMESSO L'INVITO O MANCA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( art.6 comma 5 L. 212/2000) Annullando la cartella esattoriale, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza 4 luglio – 7 novembre 2008, n. 145, Giudice Introna , ha evidenziato che "l’invio della comunicazione, peraltro obbligatorio ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, è adempimento indispensabile che, ove effettuato, potrebbe evitare l’emissione della cartella e prevenire un contenzioso inutile e gravoso. L’omissione di tale adempimento sostanzia una lesione dei diritti del contribuente, poiché non solo riduce a soli trenta giorni (dalla notifica della cartella) i tempi per ricorrere, ma viola anche l’art. 6 Legge 212/2000 Statuto del Contribuente il cui carattere cogente è stato confermato dal Ministero delle Finanze che, a seguito delle norme introdotte con D.L. 323/96, nella circolare n. 199/E del 13/08/1996 ha ribadito la necessità dell’invito al pagamento prima di procedere all’iscrizione a ruolo". In merito, poi, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, la Commissione provinciale, ha rammentato
che "con la nota ordinanza n. 337/2007 la Corte Costituzionale ha non solo affermato che il disposto dell’art. 7, comma 2 lettera a della Legge 212/2000, relativo all'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, replica un principio generale stabilito per tutti gli atti amministrativi dalla Legge 241/1990, già ritenuta applicabile, prima della Legge 212/2000, ai procedimenti tributari",ma ne ha anche precisata la natura essenziale, "poiché ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, la garanzia del diritto di difesa ed infine l’immediata possibilità di eventuali azioni da esperire nei confronti del responsabile indicato".
APPALTI, NEL CASO IL CONCORRENTE NON VERSI IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VI E’ l’ESCLUSIONE Con sentenza 12 novembre – 12 dicembre 2008, n. 2817, Presidente ed estensore Durante, il Tar Puglia, sezione prima , ha avvertito che "la disposizione dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005, che prevede l'obbligo di versamento del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come resa concretamente operativa dall’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Finanziaria) e dalla delibera 10 gennaio 2007 dell’Autorità, integra norma eterointegrativa dei bandi di gara attesa la totale assenza di discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla sua applicabilità ed efficacia (TAR Sicilia, Palermo III, 11 dicembre 2006, n. 3888); sicchè il mancato versamento del contributo comporta l'esclusione dalla gara di appalto di importo superiore al limite di esenzione fissato dalla medesima Autorità in euro 150.000,00.
Né rileva in contrario la circostanza che la stazione appaltante abbia omesso di comunicare la procedura di gara al sistema informativo dell'Autorità (non ottenendo quindi il relativo codice identificativo) e di versare il contributo a proprio carico, atteso che con la citata delibera dell’Autorità del 10 gennaio 2007 è disciplinata anche la misura del contributo, sicché è sempre possibile per il concorrente quantificarne la misura ed effettuare il versamento.