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Notiziario on line – news letter n.31
LA RESPONSABILITA' DEL COMUNE PER I DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA
Tizio, circolando alla guida del proprio ciclomotore, in una curva sinistrorsa il motociclo scivolava sul gasolio presente sul manto stradale, travolgendolo. Avendo riportato gravi lesioni, conveniva in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di detto sinistro. Il Tribunale, ritenuto applicabile l'art. 2043 e non già le disposizioni di cui all'art. 2051 c.c., rigettava la domanda; la Corte di appello confermava il rigetto. Annullando la sentenza, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 2 dicembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691, Presidente Filadoro, Relatore Federico , dopo aver rammentato l'evoluzione della giurisprudenza in materia e l'autorevole intervento della Corte Costituzionale (sentenza 10.5.1999 n.156), ha affermato il principio che "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Secondo la Corte, "sintomatico, in questo senso, deve considerarsi la suddivisione in “zone” della manutenzione delle strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese; zonizzazione comportante per il Comune, sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo, con conseguente responsabilità del Comune stesso per i danni da essi cagionato, salvo ricorso del caso fortuito". "Né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 cc."
PRECETTO E PIGNORAMENTO CONTRO LA P.A. VALIDI ANCHE SENZA DATI ANAGRAFICI Annullando la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto affetto da nullità insanabile l'atto di precetto e il conseguente pignoramento notificato ad un Ente pubblico privo dei dati anagrafici completi del creditore, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con ordinanza 4 dicembre 2008 - 14 gennaio 2009, n. 590, Presidente e Relatore Vittoria , richiamando la precedente sentenza 8 aprile 2008 n. 9134 avente ad oggetto la "interpretazione da dare alla disposizione dettata dall'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo risultato dalla modificazione apportatavi dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269" ha ribadito che "la sanzione di nullità 'è collegata unicamente alla notifica ... presso la struttura territoriale dell'ente pubblico', e non all'omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio".
Peraltro, secondo la Corte, "nell'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, la previa notifica del titolo esecutivo e il decorso di un consistente lasso di tempo da questa notifica (120 giorni) hanno assunto il ruolo di fatto costitutivo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, appunto allo scopo di consentire alla P.A. di far luogo ad un adempimento da considerare spontaneo, senza dovere perciò sopportare le spese degli atti preparatori (Cass. 14 ottobre 2005 n. 19966).
Avere richiesto che precetto e atto di pignoramento contengano i dati di cui si discute non è stato fatto allo scopo di mettere in condizioni la P.A. di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per liquidare il pagamento al fine di evitare spese successive e la stessa espropriazione forzata, ma a quello, soltanto, di riscontro contabile della esattezza degli atti del procedimento di liquidazione.
Deriva da ciò, che siccome la inosservanza della forma indicata dalla norma non costituisce un'irregolarità degli atti nella loro funzione processuale, tale irregolarità non costituisce possibile oggetto di accertamento in sede di opposizione agli atti esecutivi, sebbene questo rimedio non sia dato solo per far valere la nullità del precetto, ma anche la sua irregolarità, se rilevante sul piano processuale.