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Newsletter 30

Notiziario on line – news letter n.30


VALIDO L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ANCHE SENZA FOTO Annullando la sentenza del Giudice di Pace che aveva ritenuto il telelaser, modello LTI 20-20, apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la misurazione di velocità dei veicoli, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda, con sentenza 10 novembre 2008 - 19 gennaio 2009, n. 1206, Presidente Settimj, Relatore Parziale , dopo aver richiamato la "ormai univoca giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo" in questione (cfr. Cass. 2007 n. 17754; Cass. 2008 n. 1889), ha affermato che "l'articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica. Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo di apparecchiatura elettronica telelaser, modello LTI 20-20 che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.


RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E OBBLIGO DI SPECIFICAZIONE DELLE RISPETTIVE OBBLIGAZIONI
Rigettando il ricorso avverso la sentenza del TAR Puglia-Bari che aveva disposto l’esclusione dal pubblico incanto dell'ATI aggiudicataria per omessa specificazione delle parti di servizio da eseguire da ciascun partecipante e condannato la stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, consistente nell’aggiudicazione dell’appalto in favore dell'impresa ricorrente, il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, con sentenza 14 gennaio 2009 n. 98, Pres. Santoro. Est. Lamberti , ha evidenziato che "L’obbligo imposto dall’art. 11 del D.Lgs. 157/1995 alle imprese raggruppate, di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, "è espressione di un principio generale applicabile a tutti i contratti ad evidenza pubblica nei quali sia prevista la presentazione di offerte da parte associazioni temporanee" ed assolve alla funzione "di permettere all’Amministrazione aggiudicatrice di conoscere prima di accettare l’offerta tutti gli elementi necessari perché il contratto sia regolarmente concluso, compresi gli obblighi del soggetto che in concreto espleterà il servizio. Tale obbligo rappresenta requisito essenziale del contratto e rende irrilevante che l’importo dell’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria e che il bando non richiamasse esplicitamente la disposizione dell’art. 11 D. Lgs. 157/95".