Newsletter 29
Notiziario on line – news letter n.29
LA CONTUMACIA DI UNA PARTE NON ESONERA L’ALTRA DALLA PROVA Rigettando la domanda relativa al pagamento di fatture per fornitura idrica, nel quale il debitore era rimasto contumace, il Tribunale di Bari, sezione seconda civile, con sentenza 23 settembre–16 dicembre 2008, n. 2916, Giudice Pasculli , ha osservato che "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto (v. Cass. 11.3.1994 n. 2369 ), non potendo attribuirsi alcuna valenza di non contestazione del rapporto alla contumacia di parte convenuta.
Consegue che, nella contumacia della convenuta, non è possibile considerare come non contestati e/o pacifici i fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza parte attrice ha l'onere della prova (v. Cass. 10554 del 9.12.1994 ; 2410 del 11.4.1985 ; 6462 del 7.12.1984 ). Né, peraltro, può farsi ricorso alla valutazione del contegno delle parti di cui all'art. 116 c.p.c., tenuto conto che " il contegno delle parti " per il quale il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio non è un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma è una condotta qualificata che, posta in relazione con il fatto da provare, è di per sé idonea a rafforzare il convincimento già raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al processo ( v. Cass. 4722 del 22.7.1981 ). Nè, ad ovviare alla carenza di prova del fatto costitutivo, vale la produzione documentale delle sole fatture, posto che la fattura in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale ed essendo documento formato dalla stessa parte che se ne avvale non integra, di per sé la piena prova del credito in essa indicato" ( v. Cass. 3090 del 28.5.1979; conf. sent. 17371 del 17.11.2003 ed ord. 22401 del 29.11.2004 ).
LA DEDUZIONE DELLE PERDITE PER CREDITI IRRECUPERABILI Richiamando il principio secondo cui "l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto perchè in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità” (3/8/2005 n. 16330), la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza 12 novembre–24 novembre 2008, n. 187, Giudice Trabace , ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione operato dall’Ufficio per crediti inesigibili nei confronti di clienti dichiarati insolventi in anni diversi da quello di competenza, rilevando che "la chiara dizione della norma di cui all’art.66 DPR 917/86, coordinata con la previsione dell’art. 75 dello stesso DPR 917/86", consente di affermare che "la certezza (dell'irrecuperabilità del credito) si verifica nel momento dell’apertura della procedura concorsuale". Sicchè "il contribuente ha solo il dovere di accertare che il debitore sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale" e quando si verifica tale situazione "la perdita può essere imputata in deduzione del reddito, quale sopravvenienza passiva, essendo la logica conseguenza di ricavi che avevano concorso a formare il reddito negli esercizi precedenti".