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Newsletter 28

Notiziario on line – news letter n.28


APPALTI - IL PROBLEMA DEL DATO OMESSO AGEVOLMENTE INVIDUABILE
Cosa accade se, nell'ambito della procedura di appalto, l'offerta, pur contenendo il prezzo complessivo, il ribasso percentuale e gli altri prezzi unitari, manca di uno dei prezzi unitari richiesti dal bando?

Secondo il Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 8 aprile-2 dicembre 2008, n. 5931, Presidente Iannotta, Relatore Caringella, "stante la completezza per il resto dell’offerta, e segnatamente del prezzo complessivo e del ribasso percentuale in cifre ed in lettere, nonché degli altri prezzi unitari in cifre e lettere, l’amministrazione era in grado, con un semplice calcolo matematico non implicante alcuna sostituzione alle scelte dell’impresa, di stabilire anche l’unico prezzo unitario mancante. Ne deriva la sostanziale ricostruibilità integrale della volontà dell’impresa e la conseguente completezza effettiva dell’offerta. Donde la conclusione dell’incongruità, alla luce del principio del favor partecipationis e dei canoni ermeneutici civilistici in sede di decifrazione della volontà dei contraenti, della sanzione dell’esclusione rispetto ad una mera irregolarità formale non influente sui termini sostanziali e sulla completezza effettiva dell’offerta".
Considerazioni che, secondo i Giudici sono "ulteriormente avvalorate dal disposto dell’art. 90, comma 5 D.P.R. n. 554/1999, secondo cui, "nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, l’offerta va accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della legge".


VALIDA LA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE SE NON SI PROVA LA QUALITA' DI "CONSUMATORE"
Decidendo su una opposizione a D.I. di pagamento con la quale era stata eccepita, fra l'altro, la nullità della clausola di deroga e l'incompetenza territoriale del giudice emittente, il Tribunale di Bari, sezione seconda civile, con sentenza 17 novembre–9 dicembre 2008, n. 2860, Giudice Traversa , ha osservato che "ai fini dell'applicabilità della disciplina del d.lgs. n.50 del 1992, che all'art.12 prevede il foro della residenza del consumatore per tutte le controversie civili in materia, è necessaria la prova che il contraente è un semplice consumatore.


ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SINISTRI
Con Decreto 29 ottobre 2008, n. 191, Pubblicato in GU n. 287 del 9 dicembre 2008 è stato emanata la "Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private". Con tale regolamento si dispone il diritto di accesso a tutte le tipologie di atti atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, da parte dei contraenti, assicurati e danneggiati (art. 2); diritto da esercitarsi in tempi differenziati a seconda della tipologia dei danni o dello stato della pratica (art. 3), con ben precise modalità (art. 4)