Newsletter 27
Notiziario on line – news letter n.27
ILLEGITTIMA LA DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE SENZA L'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che "la finalità della regola procedimentale stabilita dal novellato articolo 7 legge 241/90 va individuata nell’esigenza di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione e di garantire nel contempo la partecipazione dei destinatari dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, il TAR PUGLIA-BARI, SEZ. III, con sentenza 2 dicembre 2008 n. 2877, Pres. Urbano, Est. Mangialardi ha ritenuto illegittimo il provvedimento di decadenza del permesso di costruzione non preceduto dall'avviso di avvio del relativo procedimento, in assenza di particolari esigenze di celerità.
NO ALL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO IN MATERIA EDILIZIA
Con sentenza 2 dicembre 2008 n. 2877, Pres. Urbano, Est. Mangialardi, il TAR PUGLIA-BARI, SEZ. III , ha chiarito che "in materia edilizia l’azione di accertamento (del diritto ad edificare) è limitata ai casi in cui si controverte in tema di diritti ed oneri patrimoniali (per esempio la determinazione del quantum del contributo di concessione) mentre è da escludersi quando la posizione giuridica dell’istante sia di interesse legittimo e l’atto dell'amministrazione sia stato emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, come tale contestabile solo con l’azione impugnatoria, tipica del processo amministrativo.
Cassazione civile , sez. I, sentenza 06.11.2007 n° 23107 Azione revocatoria fallimentare – conto corrente del fallito – rimesse – natura solutoria o ripristinatoria – accertamento – momento del versamento – accertamento ex post – limiti e condizioni [art. 67, l. fall.] Al fine dell’esperibilità dell’azione revocatoria sulle rimesse in conto corrente bancario dell’imprenditore fallito, la natura solutoria ovvero ripristinatoria della disponibilità sul conto deve essere individuata con riferimento alla situazione del conto al momento in cui è effettuato il versamento. Tuttavia, la natura solutoria della rimessa può essere accertata ex post, ma, a tal fine, non è sufficiente la non utilizzazione delle somme versate, quanto l'anticipata chiusura del conto, l'indisponibilità di fatto della provvista per il rifiuto della banca di rilasciare altri blocchetti di assegni, ovvero la revoca del fido.