Newsletter 23
Notiziario on line – news letter n.23
FIDEIUSSIONE Estinzione - Decadenza del creditore - Rinuncia preventiva - Ammissibilità. (Cc, articolo 1957) La decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria, ai sensi dell’articolo 1957 del Cc, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 21 maggio 2008 n. 13078 - Pres. Mazza; Rel. Amatucci; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Società italiana cauzioni Spa; Controric. e ric. inc. Comune di Colle Val D’Elsa
Fideiussore - Pagamento a prima richiesta – Articolo 1957 del Cc - Rispetto - Condizioni. (Cc, articolo 1957) Qualora il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell’articolo 1957 del Cc, da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (o di due mesi, nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 21 maggio 2008 n. 13078 - Pres. Mazza; Rel. Amatucci; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Società italiana cauzioni Spa; Controric. e ric. inc. Comune di Colle Val D’Elsa
LEASING Leasing traslativo - Risoluzione – Inadempimento dell’utilizzatore - Diritti del concedente – Autonomia - Domanda espressa - Necessità - Fattispecie. (Cc, articolo 1526; Cpc, articolo 99) Al leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, mentre questo ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, al concedente la norma riconosce, oltre al risarcimento del danno, il diritto a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto, che costituisce la remunerazione del godimento dei beni medesimi e del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo e al logoramento per l’uso. Il risarcimento del danno e il diritto all’equo compenso costituiscono, peraltro, azioni distinte che adempiono a scopi diversi e che, quindi richiedono ognuna una espressa domanda. (Nella specie la concedente pur non avendo formulato espressamente una domanda di risarcimento del danno, limitandosi a richiedere il rilascio della cosa, previa risoluzione del contratto per inadempimento, assumeva che nella specie una domanda di risarcimento del danno non era necessaria, essendo stata pattuita una clausola del contratto che prevedeva in modo automatico una autonoma voce di danno proprio in ipotesi di mancato o ritardato rilascio. L’assunto è stato disatteso dalla Suprema corte, in applicazione del principio di cui sopra). (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 13 maggio 2008 n. 11893 - Pres. Vittoria; Rel. Filadoro; Pm (conf.) Leccisi; Ric. Commercio e finanza leasing factoring Spa; Controric. Fallimento della Cogefi Srl