Newsletter 22
Notiziario on line – news letter n.22
APPALTO Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandataria - Conseguenze. (Legge 584/1977, articolo 23) In materia di associazione temporanea d’imprese, l’articolo 23 della legge 584/1977, comma 1, detta una disciplina speciale per regolare il caso del fallimento dell’impresa mandataria, attuando un regolamento bilanciato degli interessi dell’amministrazione appaltante, alla quale è data facoltà di recesso, e delle imprese mandanti, che possono ricostituire l’associazione temporanea nominando mandataria una nuova impresa, se questa riscuota il gradimento dell’appaltante; il mancato esercizio della facoltà riconosciuta all’impresa mandante non dà luogo a responsabilità nei confronti dell’appaltante, ferma restando, a norma dell’articolo 22 della legge 584/1977, la responsabilità per le opere già eseguite. (M.Pis.) n Sezione I, sentenza 8 maggio 2008 n. 11485 – Pres. De Musis; Rel. Ceccherini; Pm (conf.) Pivetti; Ric. Atc agenzia territoriale per la casa di Alessandria; Controric. Vita
FIDEIUSSIONE Estinzione - Decadenza del creditore - Rinuncia preventiva - Ammissibilità. (Cc, articolo 1957) La decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria, ai sensi dell’articolo 1957 del Cc, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 21 maggio 2008 n. 13078 - Pres. Mazza; Rel. Amatucci; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Società italiana cauzioni Spa; Controric. e ric. inc. Comune di Colle Val D’Elsa
Fideiussore - Pagamento a prima richiesta – Articolo 1957 del Cc - Rispetto - Condizioni. (Cc, articolo 1957) Qualora il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell’articolo 1957 del Cc, da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (o di due mesi, nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 21 maggio 2008 n. 13078 - Pres. Mazza; Rel. Amatucci; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Società italiana cauzioni Spa; Controric. e ric. inc. Comune di Colle Val D’Elsa