Newsletter 17
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APPALTO Responsabilità del direttore dei lavori – Omessa vigilanza e sorveglianza delle opere - Sussiste. (Cc, articoli 2697, 2700, 2702, 2709, 2721 e 2722) In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza,maalla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera in progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera; il professionista, quindi, non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente; l’attività del professionista si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere e il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (M.Pis.) n Sezione II, sentenza 24 aprile 2008 n. 10728 - Pres. Vella; Rel. De Julio; Pm (diff.) Russo; Ric. Simeone; Controric. Garden Edil Spa
OBBLIGAZIONI IN GENERE Obbligazione solidale - Sentenza favorevole a uno dei debitori in solido - Opposizione al creditore - Condizioni - Limiti. (Cc, articolo 1306) La regola di cui all’articolo 1306, comma 2, del Cc, secondo cui il debitore può opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra il medesimo e altro condebitore in solido, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio in cui l’opponentenonha partecipato, operando, altrimenti la preclusione propria del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte del debitore solidale soccombente relativamente a rapporto obbligatorio scindibile, quale quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del medesimo, ancorché altro condebitore solidale l’abbia impugnata e ne abbia ottenuto l’annullamento o la riforma. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 30 maggio 2008 n. 14469 - Pres. Petti; Rel. Scarano; Pm (diff.) Velardi; Ric. Lansa Srl; Controric. Sic Italiana Cauzioni Spa
Obbligazione solidale - Sentenza tra creditore e debitore solidale - Opponibilità dagli altri debitori - Condizioni - Limiti - Eccezione di parte - Necessità. (Cc, articolo 1306; Cpc, articolo 112) Il meccanismo previsto dall’articolo 1306 del Cc (in tema di opposizione al creditore, da parte del debitore in solido, della sentenza pronunciata tra il creditore stesso e altro condebitore) non distingue tra sentenze rese in sede civile e in sede penale e costituisce, comunque, deroga ai principi in materia di limiti del giudicato. Lo stesso, pertanto, non opera ipso iure . Spetta, infatti, solo al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un debitore solidale sia per sé favorevole e, in mancanza di un sua precisa manifestazione di volontà in tale senso il giudice non può provvedervi in via officiosa. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 11 giugno 2008 n. 15462 - Pres. Di Nanni; Rel. Scarano; Pm (diff.) Fucci; Ric. Montagno Bozzone e altri; Controric. e ric. inc. Carige Assicurazioni Spa