Newsletter 16
Notiziario on line – news letter n.16
OBBLIGAZIONI IN GENERE Cessione di credito - Rapporti tra cedente e cessionario - Estraneità del debitore ceduto – Conseguenze - Verifica delle condizioni della cessione - Esclusione. (Cc, articoli 1189, 1260 e 1264) Il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario e, ove abbia accettato la cessione del credito, o questa gli sia stata notificata non ha titolo a pretendere la verifica delle condizioni alle quali la cessione sia in ipotesi subordinata nel rapporto contrattuale tra cedente e cessionario, essendo per lui indifferente pagare all’uno o all’altro soggetto e rilevando solo il suo interesse a non essere esposto a un duplice pagamento. Il debitore ceduto, pertanto, ha interesse a far valere la nullità del negozio di cessione (al quale è estraneo) solo al fine di evitare un pagamento che una volta accertata l’invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio, con la conseguenza, ulteriore, che l’onere della prova dei fatti che giustificano una tale domanda grava interamente su di lui. (M.Fin.) n Sezione I, sentenza 25 maggio 2007 n. 12322 - Pres. De Musis; Rel. Ceccherini; Pm (conf.) Destro; Ric. Consorzio nazionale per l’emergenza e l’elisoccorso; Controric. Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa
FIDEIUSSIONE Contratto - Assicurazione fideiussoria - Caratteri - Versamento cauzionale - Differenze - Conseguenze. (Cc, articoli 1936, 1945, 1956 e 1957) Alla cosiddetta assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale) - che è una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, caratterizzata dalla assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo - sono applicabili le norme contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione salvo che le stesse non siano espressamente derogate dalle parti. Al riguardo portata derogatoria ha la clausola con la quale sia espressamente prevista la possibilità - per il creditore garantito - di esigere dal garante il pagamento immediato del credito a semplice richiesta o senza eccezioni. Una clausola siffatta ogni qualvolta preclusa al garante la opponibilità al beneficiario delle eccezioni spettanti al debitore principale, risulta, invero, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e vale, per converso, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 13 maggio 2008 n. 11891 - Pres. Vittoria; Rel. Filadoro; Pm (conf.) Leccisi; Ric. Winterthur Assicurazioni Spa; Ric. Ministero dell’Economia e delle Finanze