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Newsletter 15

Notiziario on line – news letter n.15


APPALTO Appalto privato - Custodia dell’immobile – Responsabilità del committente - Condizioni - Limiti. (Cc, articoli 1655 e 2051) Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’intero immobile in relazione al quale deve essere eseguita l’opera appaltata non viene meno, per il detentore dell’immobile stesso che continui a esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità a orma dell’articolo 2051 del codice civile. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 10 ottobre 2007 n. 21254 - Pres. Di Nanni; Rel. Talevi; Pm (conf.) Sgroi; Ric. La Trota Sas di Lamesa S. e altri; Controric. Lonigro.


Risoluzione del contratto - Per inadempimento del committente - Reintegrazione della situazione patrimoniale dell’altro contraente - Modalità. (Cc, articoli 1223 e 1665) In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente quest’ultimo, non potendo restituire l’ opus parzialmente eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell’altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell’ opus medesimo, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione nella quale l’obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite. (M.Fin.) n Sezione I, sentenza 24 maggio 2007 n. 12162 - Pres. Morelli; Rel. Del Core; Pm (conf.) Carestia; Ric. Comune di Petralia Soprana; Controric. Impresa Orlando Calogero


ESECUZIONE CIVILE Espropriazione forzata - Beni immobili - Bene gravato da ipoteca per debito altrui – Notificazione del titolo e del precetto sia al terzo proprietario che al debitore - Necessità - Atto di pignoramento - Diverso regime. (Cpc, articoli 603 e 604) Quando oggetto dell’espropriazione immobile è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati - ai sensi dell’articolo 603 Cpc - sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto a adempiere e il primo risponde, con il bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, però, il pignoramento e gli altri atti esecutivi devono essere compiuti nei soli confronti del solo proprietario, unico legittimato passivo alla espropriazione. Deriva, da quanto precede, pertanto, che ai sensi dell’articolo 604 del Cpc solo al detto proprietario deve essere notificato l’atto di pignoramento. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 29 settembre 2007 n. 20580 - Pres. Di Nanni; Rel. Talevi; Pm (conf.) Sgroi; Ric. Studio di Lorenzo Sas di Di Lorenzo P.; Int. Igliori