Sei in: Articoli: NEWS : 2015:

Newsletter 5

Notiziario online – newsletter n.5




Risoluzione del contratto, esecutiva la condanna a restituire la caparra


Tribunale di Genova – Sezione VII civile - Ordinanza 10532/2014


Sì alla provvisoria esecutorietà delle pronunce non definitive quando le statuizioni condannatorie non sono legate agli effetti costitutivi della sentenza da un rapporto sinallagmatico ma sono solo «meramente dipendenti» da essa. Può cosi essere riconosciuta l'esecutorietà della condanna alla restituzione della caparra, giusta risoluzione del contratto a monte, in quanto il rapporto tra questi due momenti «è di natura meramente logica e processuale (nel senso che la restituzione della caparra trova la causa nella dichiarata risoluzione del contratto)», ma non configura di per sé il sinallagma contrattuale, come per esempio accade per il trasferimento di proprietà ed il pagamento del prezzo nel contratto di vendita. Lo ha stabilito il tribunale di Genova con l'ordinanza 10532/2014 .



Di contro, l'opponente fondava la propria domanda sull'assenza di esecutività del capo della sentenza non definitiva (costituente il titolo esecutivo indicato in precetto) con cui veniva condannato, a seguito della dichiarata risoluzione contrattuale, alla restituzione della caparra.



Il caso della vendita - Il tribunale richiama i paletti delle SS. UU. (n. 4059/2010), in una pronuncia emessa ex articolo 2932 del codice civile, laddove hanno chiarito che «l'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l'irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un'efficacia anticipata dell'obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe un'alterazione del sinallagma». Infatti, ritenere diversamente «consentirebbe alla parte promittente venditrice - ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare - di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà».



Il sinallagma - Tuttavia, per evitare la paventata alterazione del sinallagma, la Cassazione ha individuato un criterio stabilendo che «la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato». A tal fine, spiega Piazza Cavour, «occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta "corrispettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva».

La caparra - E allora rimaneva da verificare a quale categoria appartenesse la caparra, ovvero se essa «si presenti in mero rapporto di dipendenza dalla dichiarazione di risoluzione contrattuale ovvero in rapporto di stretta sinallagmaticità con la medesima». Secondo l'ordinanza deve propendersi per la prima soluzione, per cui va riconosciuta esecutività alla pronuncia di condanna di cui al precetto.



Per addivenire a questa conclusione, il tribunale parte da una pronuncia delle Sezioni Unite (16737/2011) secondo cui la revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia. Infatti, la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci - non diversamente, ad esempio, da quella alla restituzione del bene locato conseguente alla risoluzione del contratto di locazione - «dipende dall'accertamento circa la sussistenza, o non, del titolo in base al quale tali somme sono state acquisite, ma non è in un rapporto di stretta sinallagmaticità tra i due capi. Ne deriva di necessità la conclusione che la anticipazione degli effetti esecutivi - cioè l'adeguamento della realtà materiale al decisum - non è nella specie incompatibile con la produzione dell'effetto costitutivo al momento successivo del passaggio in giudicato».



Ipotesti quest'ultima che al tribunale di Genova appare «in pieno sovrapponibile» alla condanna alla restituzione della caparra per effetto della risoluzione contrattuale, che dunque « è sì statuizione condannatoria dipendente dall'effetto costitutivo della pronuncia di risoluzione, ma non configura un vero e proprio nesso sinallagmatico con quest'ultima», essendo il rapporto piuttosto di «natura meramente logica e processuale».



Per cui, conclude la sentenza, «l'inequivoco enunciato dell'articolo 282 cpc ("La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti") impone un'interpretazione restrittiva delle eventuali eccezioni, quale è quella – di origine giurisprudenziale – relativa alle sentenze costitutive e dichiarative».



Fonte: Guida diritto pubbl. 05.02.15