Newsletter 4
Notiziario online – newsletter n.4
Corte di Cassazione, 26 novembre 2014 n. 25116
L'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario non mette al riparo gli eredi dalle pretese del Fisco quando l'inventario stesso non venga compilato entro i termini previsti dalla norma.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 20 febbraio 2014, n.4065 - Pres. Finocchiaro - est. Rossetti
Nelle operazioni di leasing, tra il contratto di vendita e quello di locazione finanziaria esiste un collegamento funzionale, per effetto del quale si produce una diffusione delle cause di nullità, annullamento, risoluzione, dall'uno all'altro dei due contratti collegati. Ne deriva, pertanto, che l'utilizzatore può far valere in nome proprio, nei confronti del fornitore, le azioni scaturenti dal contratto di vendita e, se convenuto dal concedente per il pagamento dei canoni, può eccepirgli ex art. 1460 c.c. l'esistenza dei vizi della cosa. Con l’ulteriore conseguenza che siffatti vizi potranno essere fatti valere dal concedente, che di del contratto di vendita è parte in tutti i sensi.
Cassazione civile, sez. III 17 gennaio 2014, n. 888 - Pres. Russo - Est. Lanzillo.
Leasing – Contratto – Clausola che, per il caso di inadempimento dell’utilizzatore, assegna alla società di leasing il diritto alla restituzione del bene e pure al pagamento di tutti i canoni, comprensivi pure del prezzo del riscatto – Manifesta iniquità ed eccessività.
E’ manifestamente iniqua ed eccessiva la clausola, corrente nei contratti di leasing traslativi immobiliari, per cui, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l’utilizzatore è tenuto – oltre a restituire nell’immediato il bene e salvo il risarcimento del maggior danno – al pagamento di tutte le somme per canoni e interessi scaduti, come pure al pagamento della somma dei canoni non ancora scaduti maggiorati del prezzo di riscatto e come ancora al pagamento degli interessi di mora. Una simile clausola attribuisce alla società di leasing vantaggi maggiori a quelli che la stessa poteva attendersi dalla regola esecuzione dello stipulato contratto