Sei in: Articoli: NEWS : 2015:

Newsletter 2

Notiziario online – newsletter n.2





Corte di Cassazione, 16 ottobre 2014 n. 21956


Nel preliminare non onorato la domanda di aggiornamento del credito restitutorio, come se fosse di valore, esclude il ristoro nella misura della differenza fra rendimento dei titoli di Stato e interessi legali ex art. 1284 cc.. In tal caso d’inadempimento si configurano senz’altro obbligazioni pecuniarie a carico dell’inadempiente. Ma chi chiede rivalutazione e interessi sul suo credito restitutorio esclude in partenza il maggiore danno da svalutazione ex articolo 1224 cc. E la domanda di risarcimento dei danni da occupazione del fondo oggetto del preliminare non onorato che reclama condanna «per ogni anno di occupazione» non può ritenersi limitata al periodo di tempo compreso fra la stipula del contratto e l’introduzione della lite fra le parti.




Corte di Cassazione, 10 ottobre 2014 n. 21417


Con il collegamento negoziale le parti non danno vita a un nuovo e autonomo contratto, ma perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, pur essendo ciascuno finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Deriva da quanto precede, pertanto, che il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Con l’ulteriore conseguenza, da un lato, che in caso di collegamento funzionale tra più contratti gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt , simul cadent . Se, quindi, un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti, ma non è vero l’inverso. Se, infatti, un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contratti non nulli non comporta la validità dell’intero complesso dei contratti collegati.