Newsletter 1
Notiziario online – newsletter n.1
Corte di Cassazione, 6 novembre 2014 n. 23651
Il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa, assume solidale e illimitata responsabilità ai sensi dell’articolo 2320 del codice civile per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio.
Corte di Cassazione, 4 novembre 2014 n. 23462
Il creditore assente all'udienza per l'esame dello stato passivo conserva la facoltà di opposizione La condotta omissiva non comporta acquiescenza alla proposta né decadenza.
Corte di Cassazione, 20 ottobre 2014 n. 22236
La cessione da parte del locatore del contratto di locazione aziendale, inserita in una complessiva cessione di azienda (o di ramo di azienda), non comporta la scissione del contratto di locazione o di affitto in due sub-rapporti distinti, ciascuno dei quali con un titolare dello status di locatore, bensì il pieno subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all’esercizio dell’impresa. Tra di esse, dunque, deve comprendersi anche il debito di restituzione di eventuali non dovute maggiorazioni di canone percepite dal cedente, atteso che la misura del canone di una locazione non abitativa incide direttamente sulla misura concreta della redditività dell’azienda, costituita anche dall’immobile locato. In una tale evenienza il cessionario dell’azienda è tutelato, in ordine alla conoscibilità del debito medesimo e alla sua valenza economica, nel complessivo assetto di interessi alla cui autoregolamentazione si induce pattuendo con il cedente, dalla evidenza della misura del canone corrisposto in passato e dalla sua eccessività rispetto al dovuto o, comunque, dalla sua potenziale non conformità alla normativa imperativa vigente, desumibile dall’analisi dei contratti in corso. La percezione, da parte del locatore pro tempore , di una indebita maggiorazione di canone di immobile aziendale dà luogo - quindi - a un debito immanente allo sviluppo pregresso dell’unitario rapporto locatizio aziendale, il quale non assume carattere personale e si trasferisce al cessionario dell’azienda che, pure se non abbia materialmente percepito le somme relative, ne risponde verso il contraente ceduto.