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Newsletter 13

Notiziario on line – news letter n.13


GLI ATTI CONSERVATIVI, ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE SSEMBLEARE
In una giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a pagamento di compenso professionale per la proposizione di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. (volto ad inibire l’uso delle autorimesse da parte dei proprietari a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco), nel quale l'opponente Condominio eccepiva la mancanza di preventiva autorizzazione condominiale, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda, con sentenza 28 febbraio-1 ottobre 2008, n. 24391, Presidente Corona, Relatore Mazzacane , rigettando la doglianza del Condominio, ha rammentato che, "ai sensi degli articoli 1130 e 1131 c.c. l’amministratore del condominio è legittimato senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e di terzi anche al fine di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio" (Cass. 24.9.1997 n. 9378).


IMPROPONIBILI LE DOMANDE DIRETTE A FRAZIONARE UN CREDITO UNITARIO Annullando la sentenza del Giudice di Pace che, a fronte di un credito dichiarato di euro 32.000,00, aveva accolto la domanda di condanna del debitore al pagamento parziale solo nella misura di euro 1.032,91, oltre interessi e spese, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 10 aprile-11 giugno 2008, n. 15476, Presidente Finocchiaro, Relatore Talevi , dopo aver richiamato il principio di diritto secondo cui "Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione ..si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buonafede..sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi lo parcellizzazione della domanda ..in un abuso degli strumenti processuali..". (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007), ne ha precisato le doverose conseguenze, affermando che “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo; tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di detto credito vanno dunque dichiarate improponibili”.


IL DANNO DA LAVORI STRADALI IN CORSO E I SUOI RESPONSABILI
In una fattispecie di danni in ore notturne determinati da lavori in corso, diretti a trasformare un incrocio in rondò spartitraffico, non segnalati nè visibili, il Tribunale di Bari, sezione terza civile, con sentenza 10 settembre-6 ottobre 2008, n. 2245, Giudice Colella , ha precisato che "in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, che abbiano comportato insidia o trabocchetto causativi di sinistro, per mancanza di cartelli di segnalazione e conseguente invisibilità della esatta ubicazione del pericolo, se l'area su cui vengono eseguiti i lavori ed insiste il cantiere, risulta ancora adibita al traffico e, quindi utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso a norma dell'art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto; se invece l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode (cfr. Cass., sent. n.15383/2006; n. 11855/98; )