Newsletter 6
Notiziario online – newsletter n.6
Tribunale Modena 10 gennaio 2014
Società cd. in house - Assoggettabilità a procedura concorsuale - Fattispecie in tema di concordato preventivo con riserva.
In difetto di diversa qualificazione legislativa, deve ritenersi valido il principio generale della assoggettabilità alle procedure concorsuali delle imprese che abbiano assunto la forma societaria iscrivendosi nell'apposito registro e quindi volontariamente assoggettandosi alla disciplina privatistica.
Appello Trieste 19 dicembre 2013
Atti di destinazione per interessi meritevoli di tutela - Valutazione della meritevolezza - Rilevanza della causa dell'atto e della mera liceità - Comparazione degli interessi coinvolti.
Vincolo di destinazione per interessi meritevoli di tutela - Vincolo sui beni del debitore che richiede l'accesso alla procedura di concordato preventivo - Illegittimità - Fattispecie.
La valutazione di meritevolezza dell'interesse di cui all'articolo 2645 ter c.c. deve essere effettuata non solo con riferimento agli effetti dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ma anche con riferimento alla sua causa. Va, inoltre, precisato che il richiamo all'articolo 1322 c.c. non consente di individuare la meritevolezza unicamente nell'ambito della pubblica utilità o della solidarietà sociale e che la mera liceità dell'atto non rende di per sé l'atto meritevole di tutela, dovendosi, invece, a tal fine comparare l'interesse realizzato mediante l'atto di destinazione con quello dei soggetti che da tale atto subiscono eventuali pregiudizi.
Non è meritevole di tutela ai sensi degli articoli 2645 ter e 1322 c.c. l'atto costitutivo di un vincolo di destinazione sui beni del debitore che chiede l'accesso alla procedura di concordato preventivo nell'ipotesi in cui il vincolo sia istituito a favore dei soli creditori risultante delle scritture contabili e che limiti la costituzione di cause legittime di prelazione.
Appello Trieste 19 dicembre 2013
Non è meritevole di tutela ai sensi degli articoli 2645 ter e 1322 c.c. l'atto costitutivo di un vincolo di destinazione sui beni del debitore che chiede l'accesso alla procedura di concordato preventivo nell'ipotesi in cui il vincolo sia istituito a favore dei soli creditori risultante delle scritture contabili e che limiti la costituzione di cause legittime di prelazione.
Appello Bologna 18 dicembre 2013
L’apertura della procedura di concordato preventivo non priva l’imprenditore della gestione sociale, ponendo nel contempo a suo carico l’obbligo di dare conto al tribunale ed ai creditori delle attività svolte. Tale incombente è attività propria dell’imprenditore, per cui non riveste natura di attività processuale, non richiede l’intervento di professionisti e non può ritenersi sottoposto alla sospensione dei termini feriali, diversamente dalla richiesta di proroga del termine per la presentazione del piano e della relativa documentazione.