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Notiziario online – newsletter n.3
Cassazione Sezione III, sentenza 21 febbraio 2013 n. 4355 - Consumo anomalo - Denuncia - Onere della prova - Distribuzione. (Cc, articoli 1559 e 2697)
In tema di contratto di somministrazione (nella specie: di gas) e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 21 febbraio 2013 n. 1056
Contratti bancari - Operazioni in conto corrente - Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Ripetizione di quanto indebitamente versato – Prescrizione decennale dell’azione - Sussistenza – Mancata contestazione degli estratti conto - Irrilevanza.
(Cc, articoli 1823 e 2946)
È soggetta alla prescrizione decennale l’azione giudiziale volta alla ripetizione di quanto indebitamente pagato dal correntista per la capitalizzazione trimestrale degli interessi. La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente, non rende incontrovertibile la quantificazione del credito da essi risultante, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, l’estratto conto bancario è un mero documento contabile e le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate, a differenza del conto corrente ordinario, non originano nuovi e autonomi rapporti di credito o debito reciproco tra il cliente e la banca, ma rappresentano l’esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito e il debito della banca verso il cliente. La mancata e tempestiva contestazione dell’estratto conto, trasmesso dalla banca al proprio cliente, rende inoppugnabile gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile ma non dal punto di vista della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.
Tribunale di Milano, sezione X, sentenza 12 marzo 2013 n. 3376
Danno da cose in custodia - Caduta su un marciapiede - Richiesta di risarcimento del danno – Responsabilità del comune - Sussistenza - Onere della prova - Grava sul danneggiato. (Cc, articolo 2051)
La domanda di risarcimento danni proposta dall’utente per il ristoro del pregiudizio subito in seguito a una caduta su un marciapiede inserito all’interno del perimetro urbano del comune si inquadra nell’ambito di operatività dell’articolo 2051 del Cc, poiché il luogo dell’evento costituisce elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale da parte dell’ente comunale. La responsabilità contemplata dalla citata norma, di natura oggettiva, prescinde dal comportamento del custode e si fonda sul mero rapporto di custodia, ovvero sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l’effettivo potere sulla stessa. Il fondamento della responsabilità, pertanto, è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito. Sotto il profilo dell’onere della prova, mentre grava sul danneggiato provare la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, il custode è unicamente onerato dalla prova liberatoria del caso fortuito, ovvero del verificarsi di un fatto estraneo alla cosa, in un contesto ove questa svolge unicamente il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita amero tramite del danno provocato da una causa a essa estranea. Nella fattispecie, non avendo il danneggiato nulla provato in merito al verificarsi del fatto dannoso con le modalità descritte (caduta a causa di un’anomalia del marciapiedi) la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.