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Notiziario online – newsletter n.1
Corte d’appello di Palermo, sezione II, sentenza 15 febbraio 2013 n. 227
Vendita di cose immobili - Abitazioni - Licenza di abitabilità - Requisito implicito al rilascio della licenza comunale - Configurabilità – Mancanza del permesso di abitabilità - Costruzione eseguita in violazione delle norme edilizie o di igiene – Conseguenze - Vendita di aliud pro alio - Configurabilità
- Possibilità per il compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno - Sussistenza - Consapevolezza dell’acquirente in ordine al mancato rilascio dell’abitabilità - Irrilevanza.
(Cc, articoli 1453, 1476 e 1477)
Nella compravendita di case di abitazioni deve intendersi come implicito il requisito dell’abitabilità legale, conseguente al rilascio della relativa licenza comunale quale elemento integrativo dell’identità dell’immobile, fatta eccezione per diverse ed espresse pattuizioni delle parti in merito. Stante quanto innanzi, la mancanza del permesso di abitabilità, non per colpevole inerzia dell’amministrazione, ma in dipendenza del fatto che la costruzione oggetto di compravendita è stata eseguita in violazione delle norme edilizie o di igiene, integra l’ipotesi di una vendita aliud pro alio , che abilita il compratore a chiedere la risoluzione del contratto, ex articoli 1453, 1476 e 1477 del codice civile, o il risarcimento del danno, essendo la cosa vendita del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico sociale e, dunque, a soddisfare in concreto le esigenze che determinarono il compratore a contrattare. Nel descritto contesto a nulla rileva, in senso contrario, la consapevolezza dell’acquirente in ordine al mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipulazione del contratto, poiché tale circostanza, non accompagnata dalla espressa rinuncia al requisito di abitabilità, soddisfatto solo dal rilascio della relativa licenza, o dalla volontà espressa di esonerare il venditore dal relativo obbligo, non comporta la esclusione di un inadempimento del venditore stesso, suscettibile di dar luogo a una ipotesi di risarcimento danni. (Nella specie la circostanza che il certificato non è mai stato rilasciato basta a legittimare la richiesta di indennizzo per vendita aliud pro alio ).