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Notiziario on line – news letter n.10




IL DANNO (NORMALE) DA RITARDATO PAGAMENTO NON VA PROVATO DAL CREDITORE
Premesso che "la imputabilità del ritardo non rientra tra gli elementi costitutivi della responsabilità del debitore per obbligazione pecuniaria che spetti al creditore provare, incombendo per converso al debitore medesimo la controdeduzione e la prova di una eventuale causa non imputabile (art. 1218 cod. civ.), la S.C. di Cassazione, Sezione terza civile, con sentenza 30 aprile-18 luglio 2008, n. 19919, Presidente Preden, Relatore Chiarini, ha rammentato che "perchè una domanda risarcitoria ultramassimale con riferimento alle voci interessi - rivalutazione, possa ritenersi ritualmente proposta, è sufficiente che il danneggiato deduca il ritardo della società assicuratrice nel corrispondere il risarcimento, chiedendolo sotto forma di rivalutazione e interessi (salvo, naturalmente, qualsiasi danno ulteriore risarcibile ex art. 1224 c.c.)".
Ha aggiunto la Corte, che "Quanto, poi, alla data di inizio del ritardo, legittimamente il creditore può ricondurne gli effetti dalla scadenza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 990/69 (spatium deliberandi), salvo che l'assicuratore provi - o comunque sia dato rilevare dagli atti - che l'imputabilità del ritardo possa ritenersi in concreto, e in dipendenza di particolari situazioni di fatto, insussistente, ovvero realizzata solo in un momento successivo". (Cass. 19321/2004).


IL PROBLEMA DELLE SPESE CONDOMINIALI DELL'EX CONDOMINO
Annullando la sentenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'ex condomino, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda, con sentenza 16 giugno-9 settembre 2008, n. 23345, Presidente Settimj, Relatore Migliucci , ha chiarito che "in tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa (Cass. n. 9/1990). Conseguentemente, afferma la Corte, "nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma disp. att., secondo cui “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.